Sentenza del 22/12/2016 n. 26696 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune chiedeva il rimborso della tassa di concessione governativa sui contratti di telefonia mobile relativa agli anni 2006-2008, sostenendo che il D.Lgs. n. 259/2003 avesse implicitamente abrogato l'imposta, poiché aveva eliminato la licenza di esercizio e sostituito il sistema concessorio con quello autorizzatorio. Il Comune sosteneva inoltre di beneficiare dell'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato. L'Agenzia delle Entrate ha contestato entrambe le tesi, sostenendo che il contratto di abbonamento costituisce il documento sostitutivo della licenza e che l'esenzione fiscale prevista per lo Stato non è estensibile agli enti locali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite. Ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa, poiché la relativa disciplina è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Il servizio di telefonia mobile in abbonamento resta quindi soggetto alla tassa di concessione governativa. La Corte ha inoltre escluso che i Comuni possano beneficiare dell'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato, trattandosi di agevolazione di stretta interpretazione e mancando una specifica norma di equiparazione. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del Comune. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della tariffa
Prevede la tassa di concessione governativa applicabile all'uso di telefoni cellulari mediante contratto di abbonamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1
esenzione riconosciuta a favore dell'Amministrazione dello Stato
L'esenzione è un'agevolazione fiscale di stretta interpretazione e non può essere estesa agli enti locali in assenza di una specifica previsione legislativa.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160
per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza
La disposizione mantiene, nel nuovo quadro normativo, il meccanismo per cui l'abbonamento svolge la funzione del titolo autorizzatorio rilevante ai fini della tassa.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218
L'abrogazione delle precedenti disposizioni, incluso l'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973, non comporta l'eliminazione della tassa, poiché la disciplina sostanziale è stata riprodotta nel nuovo codice.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 219
dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato
La liberalizzazione del settore non può essere interpretata come causa di riduzione delle entrate tributarie precedentemente riscosse.
D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
La norma interpretativa conferma che la nozione di stazioni radioelettriche comprende anche il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali sono soggetti distinti; non esiste una generalizzata assimilazione fiscale tra di essi.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La sostituzione di un regime concessorio con un regime autorizzatorio o di liberalizzazione non comporta automaticamente l'abrogazione di un tributo: occorre verificare se il presupposto sostanziale della tassa sia stato mantenuto o riprodotto nella nuova normativa.
- Per gli abbonamenti di telefonia mobile, il contratto con l'operatore può assumere la funzione di documento sostitutivo della licenza e mantenere l'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa.
- Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: l'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato non si estende automaticamente a Comuni o altri enti pubblici territoriali.
- L'equiparazione tra Stato ed enti locali ai fini fiscali richiede una specifica disposizione legislativa; non è sufficiente la loro comune natura pubblicistica.
- In controversie analoghe occorre distinguere tra abbonamenti telefonici e altri strumenti di accesso al servizio, come le schede prepagate, verificando la disciplina normativa applicabile a ciascuna fattispecie.
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