Sentenza n. 520/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza contingibile e urgente n. 134 del 05/12/2022, emessa dal Sindaco di Monte San Vito in qualità di rappresentante del Governo, ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000; ovvero, in via subordinata, per l’annullamento - del medesimo atto in parte qua, ovvero nelle parti in cui si sostiene che il muro pericolante è collocato su aree di confine tra il LOTTO 1 e il LOTTO 2 e si individua la società MAELA quale destinataria dell'ordinanza stessa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Monte San Vito che imponeva la messa in sicurezza di un muro pericolante e vietava l'uso delle aree limitrofe
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria del Lotto 1, ha impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 267/2000, deducendo: violazione dei presupposti della contingibilità e urgenza, poiché il dissesto del muro era noto e persistente dal 2015 e riguardava proprietà private; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il muro fosse interamente collocato nel Lotto 2 e non sul confine tra i due lotti; ulteriore difetto di istruttoria per mancata esecuzione di misurazioni e verifiche tecniche idonee a stabilire l'esatta collocazione e proprietà del manufatto; eccesso di potere per avere il Comune svolto accertamenti diretti a stabilire la proprietà privata del muro. In via subordinata, ha chiesto l'annullamento parziale dell'ordinanza quanto alla localizzazione del muro e alla propria individuazione quale destinataria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla contingibilità e urgenza, ha ritenuto sussistente un pericolo grave, attuale e imminente, risultante dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco e dalla relazione del responsabile comunale, attestanti la marcata pendenza e il dissesto statico del muro. Il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza contingibile e urgente quando, al momento dell'adozione, il pericolo permane ed è idoneo a richiedere un intervento non dilazionabile; la persistenza della situazione può anzi aggravarla. La nozione di pubblica incolumità comprende l'incolumità di una platea indeterminata di persone e non è esclusa dal fatto che il pericolo si collochi su proprietà private o coinvolga soggetti privati. È stato respinto anche il motivo sulla partecipazione procedimentale, poiché l'esercizio dei poteri extra ordinem ex art. 54 d.lgs. 267/2000 non richiede la comunicazione di avvio e, comunque, l'art. 21-octies l. 241/1990 esclude l'annullabilità del vizio quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il motivo sulla collocazione del muro è stato dichiarato inammissibile quanto al divieto di utilizzo delle aree, perché tale divieto prescinde dalla proprietà ed è rivolto a chiunque disponga o utilizzi le aree; per il resto è stato ritenuto infondato, poiché la documentazione tecnica evidenziava che il muro si trovava sul confine tra le proprietà o comunque svolgeva concretamente funzione divisoria, rendendo legittima l'individuazione congiunta dei proprietari quali obbligati alla manutenzione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo e comunque infondato. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile per contraddittorietà con il precedente e infondato, essendo legittima l'istruttoria comunale volta a individuare funzione, proprietà o comproprietà del muro e soggetti tenuti alla manutenzione. Il Ministero dell'Interno non è stato estromesso, non essendo stata ritenuta necessario decidere la questione; le spese sono state compensate nei suoi confronti. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 2.000, oltre accessori, al Comune e ulteriori euro 2.000, oltre accessori, ai controinteressati.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
Consente al Sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare pericoli gravi e imminenti per la pubblica incolumità. Il decorso del tempo non esclude il potere se il pericolo è ancora attuale, permanente e non fronteggiabile con condotte dilatorie.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria nell'esercizio dei poteri extra ordinem del Sindaco ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 267/2000.
art. 21-octies l. 241/1990
Il vizio procedimentale non comporta l'annullabilità quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina la decisione da remoto nell'udienza camerale, secondo quanto richiamato nella sentenza.
Massime di principio
- Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti non è consumato dal decorso del tempo dall'insorgenza della situazione di pericolo: è decisivo che, al momento dell'adozione, il pericolo sia ancora grave, attuale e imminente e che richieda un intervento non dilazionabile.
- La contingibilità non presuppone necessariamente l'imprevedibilità dell'evento dannoso; può sussistere anche quando il rischio sia prevedibile, purché sia imminente, concreto e tale da giustificare l'intervento extra ordinem.
- La nozione di pubblica incolumità tutela una platea indeterminata di persone e può giustificare un'ordinanza sindacale anche quando il pericolo si manifesta all'interno di proprietà private o incide principalmente su soggetti privati.
- Nell'esercizio dei poteri contingibili e urgenti ex art. 54 d.lgs. 267/2000 non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; in ogni caso, il vizio partecipativo non determina l'annullamento se il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Ai fini dell'individuazione dei destinatari di un'ordinanza di messa in sicurezza, l'amministrazione può svolgere accertamenti tecnici sulla funzione, collocazione e proprietà del manufatto, quando tali elementi siano necessari per individuare i soggetti tenuti alla manutenzione.
- Un divieto di utilizzo dell'area adottato per prevenire un pericolo per l'incolumità può essere rivolto a chiunque abbia la disponibilità o faccia uso dell'area, indipendentemente dal titolo di proprietà.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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