Cassazione Penale, Sentenza n. 19117/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carchidi impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 341-bis c.p.; deduce quattro motivi: 1) vizio per dichiarazione di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado e omessa/notifica inidonea del decreto di citazione a giudizio (notifica tramite posta con giacenza); 2) insufficiente prova del requisito della presenza di "più persone" richiesto dall'art. 341-bis; 3) motivazione mancante, contraddittoria e illogica, in particolare perché è stato sentito solo uno dei verbalizzanti e non si è valutata la circostanza che costui era parte civile; 4) mancata assunzione della prova decisiva (esame dell'imputato), non espletato nonostante la mancata effettiva notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la Corte territoriale aveva illegittimamente dichiarato l'assenza dell'imputato basandosi sulla sola regolarità formale della notifica (decreto di citazione a giudizio eseguito con giacenza presso il luogo di residenza). La suprema corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Innaro, Ismail) e la disciplina posteriore (d.lgs. 10/10/2022, n.150) sul requisito della "effettiva conoscenza" del processo da parte dell'imputato, affermando che la mera validità formale della notifica non è sufficiente a provare tale conoscenza. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per illegittima dichiarazione di assenza, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Norma incriminatrice centrale del processo; la Corte ha verificato le condizioni applicative della fattispecie senza comunque decidere sul merito dell'accusa, annullando per vizi procedurali relativi alla dichiarazione di assenza.
art. 175 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza in tema di "conoscenza del procedimento" e termini per impugnare; la Corte richiama la nozione di vocatio in iudicium come riferimento per la conoscenza effettiva.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Citato in relazione al valore dell'avviso di conclusione indagini: la Corte ha ricordato che l'avviso previsto dall'art. 415-bis non equivale necessariamente a conoscenza della vocatio in iudicium.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma sulla conoscenza del processo e sui criteri valutativi per dichiarare l'assenza dell'imputato; la Corte ha richiamato la necessità che gli elementi valutati rivelino la conoscenza della pendenza del processo (vocatio in iudicium) e non soltanto della pendenza dell'inchiesta.
art. 420 e art. 420-ter cod. proc. pen.
Disciplina la presenza/assenza dell'imputato e gli accertamenti preliminari; la Corte ha ricordato la sequenza: verifica regolarità notifiche, poi impedimento a comparire e infine possibilità di procedere in assenza.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Intervento legislativo che ha codificato i criteri per il processo in assenza, eliminando presunzioni collegate alla mera regolarità formale della notifica e prevedendo accertamenti graduati sulla conoscenza del procedimento.
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato la necessità della conoscenza effettiva della vocatio in iudicium per procedere in assenza, distinguendo la conoscenza dell'accusa dall'effettiva conoscenza del processo.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Conferma e amplia il principio Innaro: l'elezione di domicilio o la nomina di difensore non bastano automaticamente, occorre verificare che tali atti siano "effettivi" e rivelino un rapporto reale tale da far presumere la conoscenza del processo.
Massime di principio
- Per dichiarare l'assenza dell'imputato e procedere in sua assenza è necessario accertare la sua effettiva conoscenza della vocatio in iudicium; la mera regolarità formale della notifica non è sufficiente.
- Gli elementi che possono comprovare la conoscenza vanno valutati nella loro effettività (es. elezione di domicilio o nomina del difensore devono corrispondere a un rapporto reale), e la loro elencazione legislativa è esemplificativa: il giudice deve considerare ogni circostanza pertinente.
- Il giudice deve seguire la sequenza prescritta: verificare la regolarità delle notifiche, poi l'eventuale impedimento a comparire, quindi la sussistenza delle condizioni per procedere in assenza.
- In assenza di prova di conoscenza, l'unica forma di notifica che consente di procedere senza l'imputato è la notifica a mani proprie; notifiche eseguite con giacenza o modalità analoghe possono essere inidonee a provare la conoscenza.
- Sul piano pratico, per evitare l'annullamento processuale, l'accusa e l'ufficio che eseguono le notifiche devono documentare elementi idonei a dimostrare la effettiva conoscenza (prove di avvenuto contatto, atti compiuti dall'imputato dopo la notifica, comunicazioni del difensore, ecc.).
- Se il difensore chiede l'esame dell'imputato o altra prova decisiva non espletata in ragione di mancata notifica effettiva, il mancato compimento di tali accertamenti può determinare l'annullamento per vizio procedurale.
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