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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19117/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carchidi impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 341-bis c.p.; deduce quattro motivi: 1) vizio per dichiarazione di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado e omessa/notifica inidonea del decreto di citazione a giudizio (notifica tramite posta con giacenza); 2) insufficiente prova del requisito della presenza di "più persone" richiesto dall'art. 341-bis; 3) motivazione mancante, contraddittoria e illogica, in particolare perché è stato sentito solo uno dei verbalizzanti e non si è valutata la circostanza che costui era parte civile; 4) mancata assunzione della prova decisiva (esame dell'imputato), non espletato nonostante la mancata effettiva notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la Corte territoriale aveva illegittimamente dichiarato l'assenza dell'imputato basandosi sulla sola regolarità formale della notifica (decreto di citazione a giudizio eseguito con giacenza presso il luogo di residenza). La suprema corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Innaro, Ismail) e la disciplina posteriore (d.lgs. 10/10/2022, n.150) sul requisito della "effettiva conoscenza" del processo da parte dell'imputato, affermando che la mera validità formale della notifica non è sufficiente a provare tale conoscenza. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per illegittima dichiarazione di assenza, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice centrale del processo; la Corte ha verificato le condizioni applicative della fattispecie senza comunque decidere sul merito dell'accusa, annullando per vizi procedurali relativi alla dichiarazione di assenza.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza in tema di "conoscenza del procedimento" e termini per impugnare; la Corte richiama la nozione di vocatio in iudicium come riferimento per la conoscenza effettiva.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Citato in relazione al valore dell'avviso di conclusione indagini: la Corte ha ricordato che l'avviso previsto dall'art. 415-bis non equivale necessariamente a conoscenza della vocatio in iudicium.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla conoscenza del processo e sui criteri valutativi per dichiarare l'assenza dell'imputato; la Corte ha richiamato la necessità che gli elementi valutati rivelino la conoscenza della pendenza del processo (vocatio in iudicium) e non soltanto della pendenza dell'inchiesta.

  • art. 420 e art. 420-ter cod. proc. pen.

    Disciplina la presenza/assenza dell'imputato e gli accertamenti preliminari; la Corte ha ricordato la sequenza: verifica regolarità notifiche, poi impedimento a comparire e infine possibilità di procedere in assenza.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Intervento legislativo che ha codificato i criteri per il processo in assenza, eliminando presunzioni collegate alla mera regolarità formale della notifica e prevedendo accertamenti graduati sulla conoscenza del procedimento.

  • Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato la necessità della conoscenza effettiva della vocatio in iudicium per procedere in assenza, distinguendo la conoscenza dell'accusa dall'effettiva conoscenza del processo.

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Conferma e amplia il principio Innaro: l'elezione di domicilio o la nomina di difensore non bastano automaticamente, occorre verificare che tali atti siano "effettivi" e rivelino un rapporto reale tale da far presumere la conoscenza del processo.

Massime di principio

  • Per dichiarare l'assenza dell'imputato e procedere in sua assenza è necessario accertare la sua effettiva conoscenza della vocatio in iudicium; la mera regolarità formale della notifica non è sufficiente.
  • Gli elementi che possono comprovare la conoscenza vanno valutati nella loro effettività (es. elezione di domicilio o nomina del difensore devono corrispondere a un rapporto reale), e la loro elencazione legislativa è esemplificativa: il giudice deve considerare ogni circostanza pertinente.
  • Il giudice deve seguire la sequenza prescritta: verificare la regolarità delle notifiche, poi l'eventuale impedimento a comparire, quindi la sussistenza delle condizioni per procedere in assenza.
  • In assenza di prova di conoscenza, l'unica forma di notifica che consente di procedere senza l'imputato è la notifica a mani proprie; notifiche eseguite con giacenza o modalità analoghe possono essere inidonee a provare la conoscenza.
  • Sul piano pratico, per evitare l'annullamento processuale, l'accusa e l'ufficio che eseguono le notifiche devono documentare elementi idonei a dimostrare la effettiva conoscenza (prove di avvenuto contatto, atti compiuti dall'imputato dopo la notifica, comunicazioni del difensore, ecc.).
  • Se il difensore chiede l'esame dell'imputato o altra prova decisiva non espletata in ragione di mancata notifica effettiva, il mancato compimento di tali accertamenti può determinare l'annullamento per vizio procedurale.

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