Cassazione Penale, Sentenza n. 2028/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, imputati per truffa e autoriciclaggio, proposero istanza di ricusazione nei confronti del giudice Monica Parentini sostenendo che il decreto di sequestro preventivo emesso dal medesimo giudice fosse "predittivo" della condanna e quindi manifestazione di un previo convincimento. Si contestava che il provvedimento cautelare contenesse valutazioni sulla responsabilità (riferimenti a condotte "truffaldine" e a dichiarazioni di testi e imputati) e che la revoca dei testi dopo il decreto confermasse l'esistenza di un pregiudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il decreto di sequestro preventivo non contenesse valutazioni sul merito tali da configurare incompatibilità ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen.: il giudice della cautela, quando coincide con il giudice della cognizione nella stessa fase procedimentale, può adottare misure cautelari nell'ambito delle sue competenze funzionali senza che ciò costituisca automaticamente motivo di ricusazione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che evita la frammentazione del procedimento consentendo reiterate istanze incidentali. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 37 cod. proc. pen.
Consente la ricusazione per indebita manifestazione di convincimento da parte del giudice; va interpretato nel senso che rileva l'anticipazione di valutazioni sul merito che invadono, senza necessità e senza nesso funzionale, l'ambito della decisione di merito. Non ogni apprezzamento compiuto nell'ambito della stessa fase procedimentale integri automaticamente motivo di ricusazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente (nella sentenza, euro 3.000).
Massime di principio
- La proposizione di misure cautelari (es. sequestro preventivo) da parte del giudice che poi deve decidere sul merito, quando avviene nella medesima fase procedimentale (fase dibattimentale), non costituisce di per sé motivo valido di ricusazione: occorre dimostrare valutazioni di merito estranee o inutilmente invasive rispetto alla funzione cautelare.
- Per avere successo in una ricusazione per manifestazione di convincimento è necessario indicare elementi concreti e specifici del provvedimento che rivelino un convincimento preventivo sulla colpevolezza, non semplici formulazioni che espongono i presupposti della misura cautelare.
- La giurisprudenza mira a evitare la frammentazione del processo mediante reiterate istanze incidentali: dunque le contestazioni basate su atti compiuti nella stessa sequenza procedimentale hanno minor probabilità di essere accolte.
- Quando si contesta un provvedimento cautelare, è utile dimostrare che le valutazioni sul merito sono andate oltre quanto necessario per giustificare la misura (es. valutazioni approfondite sull'attendibilità delle prove o nette affermazioni di colpevolezza), oppure che sono state espresse in fasi proceduralmente distinte rispetto a quella cautelare.
- Le ricadute pratiche dell'inammissibilità includono rischi economici: pagamento delle spese e sanzione equitativa alla Cassa delle ammende; valutare dunque la fondatezza e la tempestività dell'istanza prima di proporla.
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