Cassazione Penale, Sentenza n. 39566/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli proponendo tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per avere la Corte d'appello fissato una pena ritenuta ingiustificatamente superiore al minimo edittale previsto per il reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2 c.p.); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; (3) violazione di legge in relazione all'art. 597 c.p.p. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che i ricorrenti ritenevano dovesse essere riconosciuto in ragione del più mite trattamento sanzionatorio concesso in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Sulla prima doglianza ha ritenuto legittima la commisurazione della pena operata dalla Corte territoriale, attestandola entro i limiti edittali (1-5 anni) e rilevando che la motivazione, seppure sintetica, indicava le ragioni dello scostamento dal minimo e rispettava l'orientamento di legittimità. Sulla seconda ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla mancata indicazione di elementi positivi e dalla spiccata propensione a delinquere (anche per violazione delle misure cautelari), soddisfacendo gli oneri motivazionali richiesti. Sul terzo motivo ha richiamato il costante principio secondo cui il giudice non è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale quando il beneficiario non abbia formulato alcuna richiesta; quindi nessuna violazione. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, c.p.
La Corte ha ritenuto che la pena inflitta in appello sia stata fissata entro i limiti edittali e adeguatamente motivata nello scostamento dal minimo, pertanto non v'è violazione nella commisurazione della pena.
art. 597 c.p.p.
Richiamato per il tema della sospensione condizionale: la Corte conferma che il giudice non è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione quando l'imputato non l'ha richiesta.
art. 616 c.p.p.
Applicato per l'inflizione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un giudizio di merito può aumentare la pena rispetto al minimo edittale purché resti nei limiti previsti dalla legge e fornisca una motivazione anche sintetica che indichi le ragioni dello scostamento.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede che il giudice indichi gli elementi positivi assenti o gli elementi negativi prevalenti (es. propensione a delinquere): la mancata indicazione di elementi positivi legittima l'esclusione delle attenuanti.
- Se il beneficio della sospensione condizionale non è richiesto dall'imputato, il giudice non è obbligato a motivare il mancato riconoscimento d'ufficio; tale omissione non è normalmente censurabile in Cassazione.
- I ricorsi per Cassazione devono essere specifici e non generici; motivazioni vaghe o prive di elementi di fatto/diritto concreti sono dichiarate inammissibili.
- L'inammissibilità infondata può comportare condanne alle spese e sanzioni a carico del ricorrente (anche somme a favore della Cassa delle ammende) quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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