Cassazione Penale, Sentenza n. 45255/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava che un campo di padel realizzato davanti ai suoi immobili produceva rumori intollerabili e che l'opera era stata realizzata senza autorizzazione paesaggistica. Inoltre sosteneva che la struttura era stata concessa a un'associazione il cui legale rappresentante era parente di un assessore comunale che aveva votato la delibera di giunta; per tali ragioni poneva in dubbio la correttezza dell'archiviazione per insussistenza del reato di abuso d'ufficio adottata dal P.M. e confermata dal G.I.P.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non rientrante nei casi consentiti dalla legge processuale: l'art. 410-bis c.p.p., così come modificato dalla legge n.103/2017, limita i rimedi avverso l'archiviazione escludendo il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo salvo che non sia denunciata l'abnormità dell'atto. Il ricorrente ha contestato solo la legittimità e la fondatezza dell'accertamento sulla insussistenza del reato e non ha dedotto l'abnormità dell'atto. La Corte ha inoltre richiamato la sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art.1, comma 1, lett. b), legge 9/8/2024, n.114), rendendo meno pregnante la contestazione sostanziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Le richieste di liquidazione spese in favore dei resistenti sono state rigettate perché l'ordinamento non prevede tale liquidazione in questa fase.
Norme richiamate
art. 410-bis c.p.p.
art. 410-bis cod. proc. pen.
Definisce i rimedi avverso l'archiviazione; dopo la modifica della legge n.103/2017 esclude la proponibilità del ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo salvo i casi di abnormità dell'atto
legge n.103 del 2017
Ha modificato l'art. 410-bis c.p.p. e abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 c.p.p., limitando l'impugnabilità delle decisioni di archiviazione
art. 409 c.p.p. (previgente comma 6)
abrogazione del previgente comma 6 dell'art. 409 c.p.p.
Riferimento storico alla modifica normativa che ha ridisegnato i rimedi avverso l'archiviazione
art. 606 c.p.p.
Elenca i vizi deducibili nel ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorrente non ha dedotto abnormità, ma vizi tipici dell'art.606, che non bastano per questo rimedio
art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 agosto 2024, n. 114
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 1, comma 1, lett. b)
Ha abrogato il reato di abuso d'ufficio, circostanza che rende meno pertinente la doglianza sostanziale sulla configurabilità del reato nel caso concreto
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo per l'istante di sostenere le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui è stato disposto il pagamento delle spese
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione dell'onere a carico del ricorrente e alla possibilità di disporre versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa quando non sussista colpa grave
Giurisprudenza di Sezione richiamata
Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni; Sez. 2, n. 44583 del 10/10/2014, Visintainer; Sez. 4, n. 10989 del 23/01/2014, Stifanelli
Richiami giurisprudenziali utilizzati per chiarire i concetti di abnormità dell'atto, limiti dell'azione risarcitoria/costituzionale e impossibilità di liquidare spese ai privati nella fase di archiviazione o nel successivo controllo di legittimità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso decisioni su reclamo contro l'archiviazione è inammissibile salvo che non si denunci l'abnormità dell'atto: va specificatamente e puntualmente dimostrata l'eccezionale singolarità o sproporzione dell'atto
- Contestare mera illegittimità o valutazioni probatorie dell'archiviazione non è sufficiente: bisogna censurare l'atto come "abnorme" (es. uscita dal perimetro del potere decisionale o paralisi processuale)
- Se la fattispecie sostanziale è sopravvenuta modificata o abrogata (es. abrogazione del reato), la doglianza sostanziale perde rilevanza nei rimedi di legittimità
- Le doglianze su conflitti d'interesse o mancanza di autorizzazioni amministrative devono essere documentate e collegate all'abnormità dell'atto processuale per rendere percorribile il ricorso in cassazione
- In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla Cassa delle Ammende; la liquidazione delle spese a favore delle parti private non è prevista in questo specifico rito
- In situazioni analoghe è consigliabile valutare e tempestivamente esercitare i rimedi amministrativi o civili/contabili (es. impugnazione della delibera comunale, azioni amministrative) oltre che le impugnazioni processuali appropriate, documentando fatti e responsabilità in modo dettagliato
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