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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05456/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo dovuto in relazione a un conto corrente di corrispondenza con apertura di credito accessoria. I correntisti proponevano opposizione sostenendo, in sintesi, che il rapporto di apertura di credito celasse un diverso accordo di procacciamento di clientela e consulenza finanziaria, per cui le somme indicate come debito bancario sarebbero state in realtà compensi spettanti a uno dei correntisti. Inoltre deducevano che, per gli investimenti in titoli effettuati tramite la banca come intermediaria, questa non aveva adempiuto agli obblighi informativi di legge e regolamentari, chiedendo la declaratoria di nullità o inesistenza del contratto quadro di investimento e dei conseguenti ordini, o in subordine la risoluzione dei rapporti con restituzione delle somme e risarcimento danni; formulavano anche domanda riconvenzionale per i danni da segnalazione in centrale rischi prima della revoca delle facilitazioni creditizie. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, rilevando tra l'altro la tardività di documenti prodotti solo in udienza di precisazione delle conclusioni, la mancanza di specifiche contestazioni sul contratto e sul quantum, e la genericità delle deduzioni sugli investimenti e sulle violazioni informative. Con il ricorso per cassazione i correntisti deducevano omesso esame di fatti decisivi, vizi di motivazione, violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie, sulla prova del credito bancario, sulla contestazione degli estratti conto e sulle regole dell'intermediazione finanziaria, oltre a contestare la rilevanza delle sentenze penali richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società cessionaria del credito, ritenendo sufficiente la prova della cessione in blocco ex art. 58 TUB mediante avviso in Gazzetta Ufficiale e specifica allegazione dell'inclusione del credito controverso. Ha poi ritenuto inammissibili tutti i motivi perché formulati in modo promiscuo, rivolti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque non confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare: le sentenze penali richiamate erano state ritenute non pertinenti ai fatti di causa; la questione della diversa intestazione del conto e della firma del contratto era superata dalle ammissioni degli stessi opponenti; gli estratti conto erano stati considerati continui e non specificamente contestati, con conseguente prova del saldo ai sensi delle norme sul conto corrente bancario; le doglianze sull'intermediazione finanziaria e sulla nullità del contratto quadro erano state reputate generiche e non idonee a scalfire la decisione di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    La cessione in blocco dei crediti bancari può essere provata mediante l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei rapporti ceduti; la specifica inclusione del credito controverso è sufficiente a radicare la legittimazione del cessionario se non contestata.

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    È richiamato come fonte degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario invocati dai ricorrenti.

  • artt. 26, 28 e 29 regolamento Consob n. 11522/98

    Sono richiamati dai ricorrenti come norme violate per carenza di informazione sui rischi degli investimenti.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    La Corte richiama la preclusione rispetto a una prospettazione ritenuta nuova e incompatibile con le precedenti difese.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    La produzione documentale effettuata all'udienza di precisazione delle conclusioni è stata ritenuta tardiva e quindi inutilizzabile ai fini decisori.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la non contestazione riguarda i fatti primari e non le valutazioni giuridiche o probatorie riservate al giudice.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione all'onere della prova del credito e della sua prova documentale.

  • art. 1417 c.c.

    È invocato in relazione alla prova della simulazione del contratto di apertura di credito.

  • art. 1418 c.c.

    È invocato in relazione alla dedotta nullità del contratto quadro e dei rapporti collegati.

  • art. 1421 c.c.

    È invocato in relazione alla rilevabilità d'ufficio della nullità.

  • art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993

    È menzionato nelle sentenze penali richiamate dai ricorrenti come disposizione violata per abusiva attività finanziaria.

  • art. 1832 c.c.

    L'estratto conto fa prova del saldo se il correntista non formula contestazioni specifiche.

  • art. 1857 c.c.

    È richiamato insieme all'art. 1832 c.c. per la disciplina dell'estratto conto bancario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su rapporto di conto corrente e apertura di credito, il correntista che contesti il credito della banca deve formulare contestazioni specifiche e circostanziate; contestazioni generiche sugli estratti conto non sono sufficienti a vincere la prova del saldo.
  • La prova della cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 TUB può essere fornita mediante l'avviso in Gazzetta Ufficiale e l'allegazione che il credito specifico rientra nella categoria ceduta; in mancanza di contestazione puntuale della controparte, la legittimazione del cessionario è sufficientemente dimostrata.
  • Le doglianze proposte in cassazione devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e devono essere esposte in modo chiaro e autosufficiente; motivi formulati in modo promiscuo, generico o finalizzati a una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
  • La non contestazione opera sui fatti storici costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto, non sulle valutazioni giuridiche o sull'apprezzamento delle prove riservati al giudice di merito.
  • La deduzione di simulazione o di nullità di un rapporto contrattuale richiede una prospettazione coerente e supportata da elementi specifici; non è sufficiente richiamare vicende penali di terzi se non è chiarita la loro concreta incidenza sui fatti controversi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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