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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34060/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008 fondati sull'accertamento sintetico (redditometro) ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e d.m. 10 settembre 1992, emessi in ragione della disponibilità di un'abitazione e di tre autovetture. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo rilevanti una perdita d'impresa dichiarata nel 2007, i redditi elevati prodotti negli anni precedenti e alcune circostanze relative ai veicoli e all'abitazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2728 c.c., per avere la CTR svalutato la presunzione legale di capacità contributiva desumibile dalla disponibilità di beni indice; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per errata applicazione dell'onere della prova e per non avere verificato la prova della disponibilità di redditi esenti o non imponibili idonei a sostenere le spese; 3) motivazione apparente, perché la CTR avrebbe ritenuto irrilevante un'autovettura in leasing/riscattata/venduta senza adeguata ratio decidendi; 4) omesso esame di fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che un altro veicolo era stato computato dall'ufficio solo per un mese di possesso nel 2008; 5) violazione delle norme sul redditometro e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente attribuito rilievo al fatto che una Fiat 500 fosse usata dalla famiglia senza verificare chi avesse realmente sopportato le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, ha rigettato il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, la disponibilità di beni indice integra una presunzione legale di capacità contributiva che il giudice di merito non può neutralizzare; ha inoltre ribadito che incombe sul contribuente dimostrare, con prova idonea, che il maggior reddito presunto deriva da redditi esenti o già tassati, o comunque che egli ha sopportato solo in parte le spese considerate dal redditometro. Il terzo motivo è stato respinto perché una motivazione della sentenza regionale esisteva e non era configurabile una motivazione apparente secondo i rigorosi parametri del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento sintetico del reddito legittima la ricostruzione presuntiva della capacità contributiva in base a elementi indice di spesa e possesso di beni.

  • art. 2728 c.c.

    La disponibilità di specifici beni indice integra una presunzione legale di capacità contributiva che il giudice non può disattendere se non attraverso la prova contraria offerta dal contribuente.

  • art. 8 t.u.i.r.

    La CTR lo aveva richiamato per la compensazione delle perdite d'impresa; la Cassazione non fonda su tale norma il proprio principio decisorio, ma censura l'omesso corretto apprezzamento della perdita rispetto al redditometro.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la provenienza non reddituale delle somme e, più in generale, di superare la presunzione redditometrica grava sul contribuente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo in presenza di anomalie estreme, non per insufficienza argomentativa.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Censura di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Censura per nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È ammissibile solo per omesso esame di un fatto decisivo, non per rivalutazione del merito.

  • d.m. 10 settembre 1992

    Le tabelle del redditometro individuano beni e servizi rilevanti come indici presuntivi di capacità contributiva.

  • art. 2 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disponibilità di beni indice, nella versione ratione temporis applicabile, vale come presunzione legale di capacità contributiva.

  • art. 1 d.m. 10 settembre 1992

    Gli indici presuntivi sono quelli previsti dalle tabelle redditometriche.

  • art. 3, comma 2, d.m. 10 settembre 1992

    Il contribuente può superare gli indici dimostrando che per lo specifico bene o servizio sostiene solo in parte le spese, provandone la concreta provenienza delle somme impiegate.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni o servizi indicati dalla normativa redditometrica integra una presunzione legale di capacità contributiva che vincola il giudice, il quale non può svalutarla discrezionalmente ma solo verificare l'efficacia della prova contraria del contribuente.
  • Il contribuente può superare la ricostruzione sintetica del reddito dimostrando, con documentazione idonea, che il maggior reddito presunto deriva da redditi esenti, già tassati o comunque non imponibili, oppure che le spese sono state sostenute da terzi o solo in parte da lui; non basta allegare genericamente redditi degli anni precedenti o perdite d'impresa.
  • Quando il redditometro prende in considerazione un bene, il giudice deve verificare in concreto durata e misura del possesso o dell'utilizzo del bene, perché tali dati incidono sul calcolo della capacità contributiva.
  • La motivazione è apparente solo se manca realmente la ratio decidendi o se la sentenza è affetta da anomalie motivazionali estreme; non è sufficiente la mera contestazione della sufficienza della motivazione.
  • In materia di indici redditometrici, la prova liberatoria richiede di dimostrare la concreta provenienza delle somme utilizzate per sostenere le spese e l'effettiva sopportazione degli oneri relativi allo specifico bene o servizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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