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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16479 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento ICI relativo agli anni 1998-2003 per un terreno classificato in zona F2. Il ricorso censurava, tra l'altro, l'omessa pronuncia, l'ultrapetizione, la competenza nella determinazione delle aliquote ICI e la qualificazione del terreno come edificabile. Tuttavia, la CTR aveva rigettato l'appello anche per l'irregolarità del mandato conferito al difensore del Comune, profilo autonomo che non è stato contestato nel ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune per difetto di interesse processuale. L'irregolarità del mandato ad litem costituiva infatti una autonoma ratio decidendi sufficiente a sostenere il rigetto dell'appello e, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato. La Corte ha inoltre respinto le eccezioni preliminari del contribuente relative alla tardività e all'insufficiente esposizione dei fatti. Il Comune è stato condannato a rimborsare al contribuente le spese processuali, liquidate in 4.100 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il Comune lamentava che i giudici di merito avessero omesso di pronunciarsi su alcune questioni o avessero deciso oltre i limiti della domanda; tali censure non sono state esaminate nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 366, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    esposizione precisa e completa dei fatti di causa

    La Corte ha ritenuto il ricorso sufficientemente autosufficiente, poiché esponeva i fatti rilevanti e trascriveva le parti essenziali dei documenti richiamati.

  • D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5, comma 3, convertito nella L. 24 giugno 2009, n. 77

    sospensione dei termini per le zone terremotate dal 2 aprile 2009 al 31 luglio 2009

    La sospensione dei termini è stata considerata nel calcolo della tempestività del ricorso per cassazione, che è stato ritenuto notificato entro il termine utile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5

    Norme richiamate dal Comune in relazione all'assoggettabilità a ICI, alla nozione di area fabbricabile e alla determinazione della base imponibile; la Corte non le ha esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248

    Richiamato dal Comune per sostenere la qualificazione edificabile del terreno; la questione è rimasta assorbita dalla decisione processuale.

  • Art. 26 NTA del PRG del Comune di Termoli

    zona F2 - parchi pubblici urbani e territoriali

    Il Comune sosteneva che la destinazione urbanistica F2 consentisse l'edificabilità del terreno, mentre la CTR lo aveva qualificato come inedificabile; la Corte di cassazione non ha deciso tale questione.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    difetto, insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione

    Le censure motivazionali proposte dal Comune non sono state esaminate perché l'impugnazione non aveva contestato una autonoma ragione decisoria sufficiente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sostenere il dispositivo, l'impugnazione deve contestarle tutte: ometterne anche una può comportare l'inammissibilità per difetto di interesse.
  • Una motivazione preliminare di natura processuale, come l'irregolarità della procura o del mandato al difensore, può da sola rendere inutile l'esame delle questioni di merito.
  • Prima di contestare la qualificazione sostanziale di un bene o la corretta applicazione dell'imposta, occorre verificare la regolarità della rappresentanza processuale e degli atti introduttivi.
  • Il giudice di legittimità può ritenere tempestivo un ricorso se la notifica è avvenuta entro il termine calcolato includendo eventuali periodi normativi di sospensione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per una ragione processuale autonoma, le questioni relative all'edificabilità del terreno, alle aliquote fiscali e alla base imponibile restano normalmente non esaminate.

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