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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36706/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

UNICREDIT ha impugnato il rigetto dell'ammissione dei propri crediti nel procedimento di confisca di prevenzione relativo a Gioacchino COTTITTO. L'istituto contestava: 1) la mancata valutazione da parte dei giudici dei presupposti di cui all'art. 52 d.lgs. 159/2011 (buona fede, estraneità dell'istituto all'attività delittuosa del proposto, non strumentalità del credito); 2) l'errata applicazione degli artt. 58 e 59 d.lgs. 159/2011 in tema di onere probatorio, sostenendo di aver prodotto contratti, certificazioni, comunicazioni di recesso e gli estratti conto integrali (2007-2012) in opposizione, non potendoli produrre prima per il rigetto del Giudice delegato; deduceva che la riproposizione degli estratti nel giudizio di opposizione fosse ammissibile poiché la loro prima esclusione era avvenuta senza colpa dell'istituto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che: a) il giudizio di opposizione allo stato passivo è in massima parte impugnatorio e limita l'ammissione di nuova istruttoria alla produzione di documenti "nuovi" solo se la parte prova di esserne venuta in possesso successivamente alla verifica dello stato passivo per causa a lei non imputabile (art. 59, comma 8, d.lgs. 159/2011, come novellato); b) la banca non aveva assolto l'onere probatorio relativo ai crediti derivanti da conto corrente, dovendo depositare l'integrale ricostruzione del dare e avere (estratti conto completi dall'inizio del rapporto) e non potendo limitarsi a documentazione relativa solo all'ultimo periodo; c) non sono state fornite ragioni per ritenere che i documenti prodotti in opposizione fossero "nuovi" per le regole di preclusione, né era stata provata la buona fede e la non strumentalità del credito, che possono essere valutate solo dopo il positivo accertamento documentale. Perciò il rigetto dei decreti di merito è confermato e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1, lett. a)

    per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione

    La tutela del terzo creditore è ancorata al fatto che il proposto non disponga di altri beni idonei a soddisfare il credito; se la garanzia insiste su beni non confiscati la protezione può essere esclusa salvo prelazione legittima, situazione non ravvisata nel caso.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 58

    Disciplina l'istanza di ammissione dei crediti e gli oneri documentali richiesti in sede di verifica dello stato passivo; i giudici hanno ritenuto che la ricorrente non avesse prodotto all'udienza istruttoria gli estratti conto integrali richiesti.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 59, comma 6 e comma 8

    i "documenti giustificativi" avrebbero potuto essere per la prima volta introdotti in sede di opposizione solo se la parte avesse provato "di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile"

    Il giudizio di opposizione è in massima parte impugnatorio e limita l'ammissione di nuovi documenti ai soli casi in cui la parte dimostri di non averne potuto disporre tempestivamente per cause non imputabili a sé; i giudici hanno applicato tale preclusione per escludere la produzione tardiva degli estratti conto.

  • art. 59, comma 9, d.lgs. 159/2011 e art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo è regolato in relazione ai motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso per tali motivi ma lo ha rigettato nel merito.

  • legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 21 (novellamento dell'art. 59)

    Ha novellato il comma 8 dell'art. 59 limitando l'esperibilità di attività istruttoria ulteriore alle sole produzioni di "documenti nuovi" ottenuti successivamente per causa non imputabile; principio confermato e applicato nel caso.

Massime di principio

  • In procedimenti di prevenzione la domanda di ammissione del credito richiede la prova documentale dell'esistenza del credito: per i saldi di conto corrente la banca deve depositare l'integrale evoluzione del rapporto (estratti conto completi dall'inizio alla chiusura) e non solo documenti relativi all'ultimo periodo.
  • Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura in prevalenza impugnatoria: nuove prove/documenti sono ammissibili solo se la parte dimostra di non averne potuto disporre tempestivamente per causa a lei non imputabile (art. 59, comma 8 d.lgs. 159/2011).
  • Se la produzione di documenti è stata esclusa in fase di verifica per carenza probatoria, la mera riproposizione in opposizione non è ammessa se non è dimostrato che quei documenti siano "nuovi" o siano stati acquisiti incolpevolmente successivamente.
  • Gli accertamenti sulla buona fede del creditore, sull'estraneità all'attività delittuosa del proposto e sulla non strumentalità del credito possono intervenire solo dopo che il credito sia stato documentalmente provato; non possono supplire alla mancanza degli elementi probatori richiesti.
  • Nel caso di crediti garantiti, la protezione del terzo creditore è subordinata alla circostanza che la garanzia non sia esercitabile su altri beni del proposto: se la garanzia insiste su beni non confiscati la richiesta può essere esclusa salvo prova di prelazione legittima.
  • Le regole della conservazione contabile non esonerano la banca dall'onere di prova: l'obbligo di produrre la ricostruzione integrale del conto è distinto dall'obbligo fiscale/contabile di conservazione dei documenti.

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