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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26537/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una persona aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per Euro 14.000, fondato su due assegni bancari emessi con indicazione del beneficiario come "M.M.". In appello, però, il creditore aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto dell'opposizione. La ricorrente ha impugnato in cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1988 c.c., 115, 116 e 345 c.p.c., sostenendo che gli assegni non potevano valere come promessa di pagamento nei confronti del mero possessore del titolo, perché la promessa è recettizia e opera solo verso il prenditore o giratario; inoltre ha contestato che la Corte d'appello avesse tratto dalla denuncia-querela un'ammissione della consegna degli assegni al creditore, deducendo che il documento, letto correttamente, mostrava invece che gli assegni erano stati predisposti su richiesta del padre della ricorrente e poi consegnati da quest'ultimo al creditore a garanzia di un debito del padre, senza rapporto diretto tra la ricorrente e il creditore. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 c.p.c., prospettando che, se la decisione d'appello fosse stata fondata su un rapporto causale o su un riconoscimento del debito desunto dalla denuncia, ciò sarebbe stato processualmente erroneo perché il rapporto fondamentale non era stato allegato o provato dal creditore e la corte avrebbe valorizzato una prova non correttamente acquisita o male percepita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondate entrambe le censure interne ad esso: da un lato ha affermato che l'assegno non poteva essere trattato come titolo al portatore, perché il beneficiario era indicato, sia pure con formula coincidente con il traente; dall'altro ha rilevato che, quando l'assegno è usato solo come prova scritta ai fini monitori, esso può valere come promessa di pagamento solo nei rapporti tra le parti della promessa, e non nei confronti del mero possessore non individuato come destinatario. Inoltre ha ritenuto che la Corte d'appello avesse male percepito il contenuto della denuncia-querela, attribuendole un fatto diverso da quello realmente risultante agli atti, cioè una consegna diretta degli assegni dalla ricorrente al creditore; tale errore di percezione integrava violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la decisione era stata fondata su una prova in realtà non esistente nel processo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano il destinatario dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; tale effetto però presuppone la natura recettizia della promessa e opera solo nei rapporti tra soggetti determinati, non verso il mero possessore del titolo non individuato come destinatario.

  • art. 1987 c.c.

    Le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei soli casi previsti dalla legge; ciò conferma il carattere tipico e limitato dell'efficacia della promessa di pagamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può porre a fondamento della decisione prove che in realtà non risultano offerte o esistenti agli atti; l'errore di percezione sul contenuto oggettivo di un documento, se relativo a circostanza discussa tra le parti, è sindacabile in cassazione come violazione di tale norma.

  • art. 116 c.p.c.

    È stata invocata dalla ricorrente insieme agli altri articoli processuali, ma la Corte ha valorizzato in concreto soprattutto l'errore di percezione e l'uso di una prova non esistente, più che una specifica violazione dei criteri di valutazione legale della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata dedotta come vizio di ultrapetizione o extrapetizione in relazione alla pretesa valorizzazione di un rapporto fondamentale non allegato; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 345 c.p.c.

    È stata richiamata per contestare la valorizzazione in appello di difese e documenti nuovi; la Corte non ha fondato la decisione su questo profilo, che resta assorbito o comunque non centrale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di percezione sul contenuto della prova è stato ricondotto a un vizio processuale denunciabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte richiama l'onere di specifica indicazione degli atti processuali per poter esaminare il vizio processuale denunciato e accedere agli atti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto da tale norma.

Massime di principio

  • L'assegno bancario non può essere trattato come titolo al portatore quando rechi l'indicazione del beneficiario; la validità come titolo al portatore richiede l'assenza dell'indicazione del prenditore.
  • Se un assegno è utilizzato solo come prova scritta in un procedimento monitorio, la sua eventuale idoneità a fondare una promessa di pagamento produce l'inversione dell'onere della prova soltanto nei rapporti tra promittente e destinatario della promessa, non nei confronti del mero possessore del titolo non individuato come beneficiario.
  • La promessa di pagamento ha natura recettizia: l'effetto di presunzione del rapporto fondamentale presuppone che il soggetto che invoca il titolo sia il destinatario della promessa o un suo immediato avente causa.
  • Il giudice di merito non può fondare la decisione su una prova che, per errore di percezione, attribuisca a un documento un contenuto diverso da quello effettivamente risultante agli atti; tale errore integra vizio denunciabile in cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c.
  • Quando il vizio denunciato riguarda un errore percettivo sul contenuto oggettivo di un documento discusso tra le parti, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti, purché sia soddisfatto l'onere di specifica indicazione degli stessi nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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