Sentenza n. 3864/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 15 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio e di fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della richiesta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 15 settembre 2025, volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la loro condanna a pronunciarsi entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, prima della decisione, era stato fissato l’appuntamento richiesto e il ricorrente aveva chiesto, con memoria, che fosse dichiarata tale cessazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la sussistenza dell’illegittimità del silenzio né è stato imposto un termine per provvedere o nominato un commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto la domanda è divenuta priva di oggetto per l’intervenuta fissazione dell’appuntamento.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta, richiesta dal ricorrente ma non disposta a seguito della cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla normativa nazionale quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento richiesto dall’interessato può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfi la specifica pretesa dedotta in giudizio e il ricorrente ne chieda la declaratoria.
- La cessazione della materia del contendere conseguente all’adempimento sopravvenuto rende priva di oggetto la richiesta di accertamento dell’obbligo di provvedere entro un termine e di nomina del commissario ad acta.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può tener conto sia della durata del ritardo anteriore al ricorso sia del comportamento collaborativo dell’amministrazione; le spese possono essere compensate, ferma restando la restituzione del contributo unificato quando il giudice la disponga.
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