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Sentenza

Sentenza del 04/12/2015 n. 24778 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Onere della prova - Detrazione Iva - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica fiscale relativa all'anno 1998, l'Agenzia delle Entrate aveva riscontrato irregolarità e inattendibilità della contabilità, in particolare nella gestione del conto cassa, e aveva rideterminato induttivamente i ricavi ai fini IVA e delle imposte dirette. La CTR Toscana aveva ritenuto legittimo l'accertamento, ma aveva ridotto l'imponibile applicando d'ufficio un abbattimento forfettario del 75% per costi inerenti, desunto dalla percentuale costi/ricavi risultante dalla contabilità. L'Agenzia ha contestato tale abbattimento, sostenendo che i costi non erano stati provati dal contribuente e che, in materia IVA, non era possibile riconoscere detrazioni forfettarie. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale censurando, tra l'altro, vizi di motivazione degli atti, irregolarità della notifica, omessa pronuncia e illegittimità dell'accertamento parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo, e ha respinto integralmente il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha stabilito che, in caso di accertamento induttivo, il contribuente deve provare gli elementi negativi idonei a ridurre la pretesa fiscale; il giudice non può sostituirsi alla parte mediante una stima discrezionale e officiosa dei costi. Inoltre, ai fini IVA, le detrazioni possono essere riconosciute solo per imposte documentate e risultanti dalle prescritte liquidazioni, non mediante un abbattimento percentuale forfettario. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    In presenza di accertamento induttivo, il contribuente che intende ridurre la pretesa fiscale deve provare i fatti modificativi, come l'esistenza e l'ammontare dei costi deducibili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1

    Dall'ammontare dell'imponibile determinato induttivamente sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33.

    Nell'accertamento induttivo IVA non sono ammesse detrazioni forfettarie o presuntive: l'IVA sugli acquisti deve risultare da documentazione e dalle liquidazioni periodiche o annuali previste dalla legge.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione dell'IVA è riconoscibile solo nei limiti e alle condizioni stabilite dalla disciplina della detrazione, con riferimento a imposte effettivamente assolta e documentata su operazioni inerenti.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione implicita incompatibile con l'accoglimento della domanda o dell'eccezione, anche se il giudice non affronta espressamente ogni punto.

  • Art. 110 c.p.c.

    In caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione processuale e sostanziale si trasferisce ai soci, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5

    Disciplina i presupposti dell'accertamento parziale IVA; la scelta del metodo accertativo spetta all'ufficio, ma il metodo concretamente utilizzato deve rispettare i requisiti e i limiti previsti dalla legge.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Disciplina l'accertamento parziale ai fini delle imposte dirette. La disposizione non rende libero e insindacabile l'accertamento, ma consente all'ufficio di scegliere il metodo ritenuto più adeguato, nel rispetto dei presupposti normativi.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione nei limiti applicabili.

  • Art. 383 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso e non può decidere direttamente la causa, di cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione ricostruisce induttivamente ricavi o imponibili a causa di una contabilità inattendibile, il contribuente deve fornire prove concrete e documentate dei costi, delle perdite o degli altri elementi che riducono la pretesa fiscale.
  • Il giudice tributario non può riconoscere d'ufficio costi presunti o applicare percentuali forfettarie soltanto perché l'accertamento appare economicamente sbilanciato; deve decidere sulla base degli elementi allegati e provati dalle parti.
  • Ai fini IVA, la detrazione non segue automaticamente la ricostruzione induttiva dei ricavi e non può essere determinata mediante una percentuale dei costi: sono necessarie fatture, registrazioni, liquidazioni e ulteriori documenti idonei a dimostrare l'IVA assolta.
  • La contestazione di un accertamento deve distinguere tra il tipo di accertamento, come quello parziale, e il metodo di ricostruzione utilizzato; una censura che confonda questi due profili può risultare inammissibile o non pertinente.
  • Il giudice può rigettare implicitamente una domanda o un'eccezione quando la motivazione complessiva della sentenza è logicamente incompatibile con il loro accoglimento; non è sempre necessaria una risposta espressa a ogni argomento.
  • In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, il processo può proseguire nei confronti dei soci subentrati nella posizione processuale, se correttamente evocati in giudizio.

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