Sentenza del 04/12/2015 n. 24778 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Onere della prova - Detrazione Iva - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale relativa all'anno 1998, l'Agenzia delle Entrate aveva riscontrato irregolarità e inattendibilità della contabilità, in particolare nella gestione del conto cassa, e aveva rideterminato induttivamente i ricavi ai fini IVA e delle imposte dirette. La CTR Toscana aveva ritenuto legittimo l'accertamento, ma aveva ridotto l'imponibile applicando d'ufficio un abbattimento forfettario del 75% per costi inerenti, desunto dalla percentuale costi/ricavi risultante dalla contabilità. L'Agenzia ha contestato tale abbattimento, sostenendo che i costi non erano stati provati dal contribuente e che, in materia IVA, non era possibile riconoscere detrazioni forfettarie. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale censurando, tra l'altro, vizi di motivazione degli atti, irregolarità della notifica, omessa pronuncia e illegittimità dell'accertamento parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo, e ha respinto integralmente il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha stabilito che, in caso di accertamento induttivo, il contribuente deve provare gli elementi negativi idonei a ridurre la pretesa fiscale; il giudice non può sostituirsi alla parte mediante una stima discrezionale e officiosa dei costi. Inoltre, ai fini IVA, le detrazioni possono essere riconosciute solo per imposte documentate e risultanti dalle prescritte liquidazioni, non mediante un abbattimento percentuale forfettario. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In presenza di accertamento induttivo, il contribuente che intende ridurre la pretesa fiscale deve provare i fatti modificativi, come l'esistenza e l'ammontare dei costi deducibili.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1
Dall'ammontare dell'imponibile determinato induttivamente sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33.
Nell'accertamento induttivo IVA non sono ammesse detrazioni forfettarie o presuntive: l'IVA sugli acquisti deve risultare da documentazione e dalle liquidazioni periodiche o annuali previste dalla legge.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione dell'IVA è riconoscibile solo nei limiti e alle condizioni stabilite dalla disciplina della detrazione, con riferimento a imposte effettivamente assolta e documentata su operazioni inerenti.
Art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione implicita incompatibile con l'accoglimento della domanda o dell'eccezione, anche se il giudice non affronta espressamente ogni punto.
Art. 110 c.p.c.
In caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione processuale e sostanziale si trasferisce ai soci, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5
Disciplina i presupposti dell'accertamento parziale IVA; la scelta del metodo accertativo spetta all'ufficio, ma il metodo concretamente utilizzato deve rispettare i requisiti e i limiti previsti dalla legge.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
Disciplina l'accertamento parziale ai fini delle imposte dirette. La disposizione non rende libero e insindacabile l'accertamento, ma consente all'ufficio di scegliere il metodo ritenuto più adeguato, nel rispetto dei presupposti normativi.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione nei limiti applicabili.
Art. 383 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso e non può decidere direttamente la causa, di cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione ricostruisce induttivamente ricavi o imponibili a causa di una contabilità inattendibile, il contribuente deve fornire prove concrete e documentate dei costi, delle perdite o degli altri elementi che riducono la pretesa fiscale.
- Il giudice tributario non può riconoscere d'ufficio costi presunti o applicare percentuali forfettarie soltanto perché l'accertamento appare economicamente sbilanciato; deve decidere sulla base degli elementi allegati e provati dalle parti.
- Ai fini IVA, la detrazione non segue automaticamente la ricostruzione induttiva dei ricavi e non può essere determinata mediante una percentuale dei costi: sono necessarie fatture, registrazioni, liquidazioni e ulteriori documenti idonei a dimostrare l'IVA assolta.
- La contestazione di un accertamento deve distinguere tra il tipo di accertamento, come quello parziale, e il metodo di ricostruzione utilizzato; una censura che confonda questi due profili può risultare inammissibile o non pertinente.
- Il giudice può rigettare implicitamente una domanda o un'eccezione quando la motivazione complessiva della sentenza è logicamente incompatibile con il loro accoglimento; non è sempre necessaria una risposta espressa a ogni argomento.
- In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, il processo può proseguire nei confronti dei soci subentrati nella posizione processuale, se correttamente evocati in giudizio.
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