Sentenza n. 2008/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 460/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio del 2 aprile 2024 di conferma dell’informazione antimafia interdittiva, adottato in sede di aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro la conferma dell’informazione antimafia interdittiva. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 84, 85 e 91 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 97 Cost. e i vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, arbitrarietà, sviamento e mancata attualità del pericolo, sostenendo che la Prefettura si fosse basata su fatti risalenti al 2017-2018 senza nuovi elementi. Ha inoltre contestato la rilevanza delle misure di self-cleaning e dei mutamenti della compagine societaria. Con il secondo motivo ha censurato la valorizzazione della conoscenza e dei rapporti parentali con soggetti collegati ad ambienti criminali, nonché dei contratti di noleggio con un’impresa attinta da interdittiva, sostenendo che mancasse la prova di un concreto nesso causale tra tali elementi e la permeabilità mafiosa dell’impresa. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 e il difetto di motivazione nel diniego delle misure di prevenzione collaborativa, assumendo che non fosse stata adeguatamente esclusa la natura meramente occasionale dell’agevolazione. Con il quarto motivo ha contestato l’irrilevanza attribuita dal TAR alle modifiche societarie e alla sostituzione del commercialista, nonché la considerazione di deduzioni difensive dell’Amministrazione ritenute estranee al thema decidendum. In via preliminare, la società aveva anche depositato tardivamente una memoria e documenti nuovi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inutilizzabile la memoria depositata dall’appellante oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. e inammissibili i documenti allegati, non essendo state indicate le ragioni della loro mancata produzione in primo grado ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Ha affermato che il mero decorso del tempo è neutro rispetto all’attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa: non elimina automaticamente gli elementi indiziari preesistenti, ma impone alla Prefettura di aggiornare le verifiche. In sede di aggiornamento, il Prefetto non deve rivalutare ex novo l’intero quadro indiziario, ma deve esaminare i fatti nuovi rappresentati dall’impresa e verificare se siano idonei a far venire meno l’originaria prognosi. La Prefettura ha quindi legittimamente valutato l’assenza di elementi positivi significativi e la permanenza dei rapporti e delle situazioni già poste a fondamento delle precedenti interdittive, confermate dal giudice. Le misure di self-cleaning adottate dopo il provvedimento del 2 aprile 2024 e nel corso del giudizio non possono incidere retroattivamente sulla legittimità dell’atto, ma possono eventualmente fondare una nuova istanza di aggiornamento. Il Collegio ha inoltre ribadito che l’interdittiva non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione mafiosa né di uno specifico nesso causale, essendo sufficiente un insieme di elementi sintomatico-presuntivi, valutati in modo complessivo, dal quale emerga secondo una prognosi discrezionale il pericolo di ingerenza o condizionamento mafioso. Le frequentazioni controindicate, i legami parentali e la perdurante collaborazione economica con soggetti collegati ad ambienti criminali potevano concorrere alla prognosi. Quanto all’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, la protrazione dell’interdittiva dal 2019, con conferme nel 2021 e nel 2024, e la continuità degli elementi indiziari escludevano logicamente la natura meramente occasionale dell’agevolazione, rendendo legittimo il diniego delle misure di prevenzione collaborativa. La sentenza del TAR è stata quindi confermata; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine di quindici giorni
La memoria depositata dall’appellante oltre il termine è stata dichiarata inammissibile e inutilizzabile ai fini della decisione.
art. 104, comma 2, c.p.a.
I documenti nuovi prodotti in appello sono inammissibili quando non siano spiegate le ragioni della mancata produzione nel giudizio di primo grado.
art. 84 d.lgs. 159/2011
La disposizione concorre a disciplinare i presupposti dell’informazione antimafia e consente una valutazione prognostica fondata su elementi sintomatico-presuntivi del pericolo di infiltrazione.
art. 85 d.lgs. 159/2011
È richiamato con riguardo ai soggetti rilevanti ai fini della verifica antimafia e alla valutazione dei collegamenti dell’impresa.
art. 91 d.lgs. 159/2011
L’informazione antimafia interdittiva può essere adottata sulla base di elementi dai quali emerga il pericolo concreto di infiltrazione o condizionamento mafioso; in sede di aggiornamento il Prefetto deve valutare i fatti nuovi idonei a modificare l’originaria prognosi.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure (…)
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono una situazione di agevolazione occasionale. La perdurante e durevole presenza degli elementi fondanti l’interdittiva, confermata nel tempo, esclude tale occasionalità.
art. 97 Cost.
È stato invocato dalla società, ma le relative censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo non fa venir meno, di per sé, gli elementi indiziari posti a fondamento di un’informazione antimafia interdittiva; comporta soltanto l’onere dell’Amministrazione di aggiornare le proprie verifiche.
- In sede di aggiornamento dell’informazione antimafia, il Prefetto non è tenuto a rivalutare ex novo l’intero quadro indiziario già esaminato, ma deve verificare se i fatti nuovi rappresentati dall’impresa siano idonei a modificare o far venir meno l’originaria prognosi di infiltrazione.
- Le modifiche organizzative e le misure di self-cleaning adottate dopo l’adozione del provvedimento interdittivo, anche se intervenute nel corso del giudizio, non possono determinare retroattivamente l’illegittimità dell’atto, ma possono eventualmente fondare una nuova istanza di aggiornamento.
- L’informazione antimafia interdittiva non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione mafiosa né di uno specifico nesso causale tra ciascun elemento indiziario e l’attività d’impresa; è sufficiente un insieme complessivo di elementi sintomatico-presuntivi, valutati secondo una prognosi discrezionale non illogica o inattendibile.
- La natura di agevolazione occasionale richiesta per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa è incompatibile con la perdurante e durevole conferma degli elementi che hanno fondato l’interdittiva e con la continuità temporale del quadro di permeabilità mafiosa.
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