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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20245/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei presunti profitti derivanti da reati tributari e da una presunta somministrazione illecita di manodopera. Le censure principali erano: 1) violazione del principio ne bis in idem cautelare per avere il P.M. adottato un nuovo sequestro in pendenza dei termini per impugnare l'annullamento del primo; 2) carenza o apparente motivazione in ordine al fumus commissi delicti, deducendo che i contratti di appalto/il contratto di rete fossero genuini e non fittizi; 3) motivazione insufficiente sul periculum in mora, ritenendo che il giudice avesse fondato il rischio di dispersione dei beni su mere deduzioni astratte e sulle stesse imputazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di De Leonardis e dichiarato inammissibile il ricorso della società (GSE/GSA) per mancanza di procura speciale. In dettaglio: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da una società terza per mancato conferimento di procura speciale; sul merito ha ritenuto infondato il motivo sul ne bis in idem, spiegando che la preclusione riguarda la contemporanea coltivazione da parte del P.M. di due iniziative cautelari e che la verifica della contemporaneità opera ex post; ha inoltre rigettato le censure sulla mancanza di motivazione in ordine al fumus, confermando che le risultanze (contratti ritenuti fittizi, intercettazioni, pronuncia del giudice civile sul contratto di rete, operazioni poste in essere dopo l'inizio della verifica fiscale) giustificavano il fumus commissi delicti; infine ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione sul periculum in mora alla luce del principio indicato dalle Sezioni Unite (Ellade), considerando la sproporzione tra profitto contestato e patrimonio sequestrato, la situazione debitoria e le condotte post-verifica come indici concreti di rischio di dispersione. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Norma richiamata quale base dell'istanza di riesame; utilizzata nel quadro processuale per valutare la legittimità del sequestro preventivo confermato dal tribunale.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato tributario; la Corte conferma che il sequestro preventivo finalizzato a tale confisca richiede motivazione sul fumus e sul periculum in mora in funzione anticipatoria.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Definisce la fattispecie di reato tributario collegata all'utilizzo di documentazione fittizia; la Corte ricava che contratti apparenti e fatture per operazioni inesistenti possono integrare l'ipotesi delittuosa.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e art. 649 c.p.p.

    Richiamati in relazione ai motivi di cassazione; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità e di motivazione in sede di impugnazione cautelare.

  • art. 321, comma 3-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il sequestro d'urgenza: richiamata nel quadro fattuale per la fase di adozione del primo sequestro d'urgenza e della successiva convalida.

  • art. 100 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di procura speciale per determinati atti; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso della società terza priva di procura speciale per cassazione.

  • art. 325 c.p.p.

    Limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali: in cassazione è consentito il controllo per violazione di legge e per vizi motivazionali gravi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso alla Corte di Cassazione.

  • artt. 29 e 30 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (oggi d.lgs. n. 81/2015)

    Normativa sul lavoro e sulla somministrazione; la Corte richiama l'analisi giurisprudenziale che configura come appalto fittizio la situazione in cui il committente eterodirige i lavoratori, configurando somministrazione illecita e rilevanza fiscale.

  • Sez. U. Corte di Cassazione, S.U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza chiave che precisa l'onere motivazionale del giudice sul periculum in mora nei sequestri finalizzati alla confisca: occorre indicare elementi concreti che giustifichino l'anticipazione degli effetti della confisca per rischio di vanificazione del recupero.

Massime di principio

  • Per i terzi interessati alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro è obbligatorio conferire una procura speciale al difensore per proporre ricorso in Cassazione contro misure cautelari reali; la mancata procura rende il ricorso inammissibile.
  • Il principio del ne bis in idem cautelare vieta al P.M. di coltivare contemporaneamente due iniziative cautelari sullo stesso fatto (impugnazione dell'annullamento e nuova richiesta di sequestro); la verifica della contemporaneità rileva ex post e la preclusione opera solo se entrambe le iniziative sono effettivamente coltivate simultaneamente.
  • In materia di sequestro finalizzato alla confisca del profitto, l'onere motivazionale relativo al periculum in mora richiede elementi concreti e specifici che dimostrino il rischio che il bene sia disperso o reso inefficace la successiva confisca; l'analisi deve essere rapportata alla finalità anticipatoria della misura.
  • La Corte esercita in Cassazione un sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali principalmente per violazioni di legge e per vizi motivazionali radicali; critiche meramente interpretative o valutazioni di fatto ben motivate in primo grado difficilmente superano il vaglio di legittimità.
  • Contratti di appalto formalmente redatti ma concretamente usati per mascherare somministrazione illecita di manodopera possono essere considerati apparenti e configurare responsabilità fiscale e penale ai sensi del d.lgs. n. 74/2000.
  • La mera coincidenza di elementi già presenti negli atti che hanno portato all'annullamento formale di una misura non esclude comunque la legittimità di un nuovo sequestro se con il nuovo provvedimento il vizio formale è stato emendato e il giudice ha valutato elementi non precedentemente apprezzati.

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