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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04494/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni personali stradali. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. in relazione all'art. 195, comma 3, c.p.p., censurando la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio; 2) violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo l'insufficienza delle prove a suo carico; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 157 c.p., affermando che il reato fosse estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello e prima della decisione di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, e che la motivazione della sentenza di merito fosse congrua, logica e fondata su corrette massime di अनुभवienza. Il secondo motivo è stato giudicato generico perché non confrontato con le argomentazioni della decisione impugnata. La dedotta prescrizione non è stata esaminata perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    indica il reato oggetto di condanna nei giudizi di merito, qualificato come lesioni personali stradali.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova; la Corte osserva che le censure investivano la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria, rimesse al giudice di merito.

  • art. 195, comma 3, c.p.p.

    richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione sulla prova testimoniale o indiretta, senza accoglimento.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    invocato per sostenere l'insufficienza delle prove a carico dell'imputato; la Corte reputa il motivo generico e non confrontato con la motivazione di merito.

  • art. 157 c.p.

    richiamato per la dedotta prescrizione del reato; la Corte non esamina la causa estintiva per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte afferma che l'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria delle cause di non punibilità, inclusa la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto né una nuova valutazione del materiale probatorio per sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una diversa e più plausibile.
  • La censura di vizio motivazionale o di violazione dei criteri di valutazione della prova è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo che deduce l'insufficienza della prova deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della decisione di merito; in difetto, la doglianza è generica.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude al giudice di legittimità la rilevazione d'ufficio delle cause di non punibilità, compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

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