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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36108/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa. La condanna per minaccia aggravata, già confermata in appello, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, dichiarandolo responsabile del reato di minaccia aggravata e condannandolo alla pena di giustizia. Nel ricorso, per quanto emerge dal testo, si contestava la configurabilità o comunque la tenuta della motivazione in ordine all'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'aggravante ricorre non solo quando la condotta sia intenzionalmente diretta a suscitare odio o a dar luogo a comportamenti discriminatori, ma anche quando la condotta si rapporti, nell'accezione corrente, a un manifesto pregiudizio di inferiorità di una sola razza.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente dalla Corte.

  • minaccia aggravata

    Il testo fa riferimento al reato contestato, confermato in appello, ma non indica il riferimento normativo preciso dell'articolo; emerge solo che si tratta di minaccia aggravata con aggravante di discriminazione o odio etnico, razziale o religioso.

Massime di principio

  • L'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando la condotta sia direttamente orientata a suscitare odio o a provocare comportamenti discriminatori, ma anche quando, per contenuto e contesto, esprima un manifesto pregiudizio di inferiorità verso una razza.
  • Ai fini della sussistenza dell'aggravante, non è necessario che la condotta produca un concreto comportamento discriminatorio immediato o futuro; è sufficiente che la minaccia si collochi in un contesto oggettivamente idoneo a veicolare il pregiudizio discriminatorio.
  • Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile e comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

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