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Sentenza

Sentenza n. 1653/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 104/2025, passata in giudicato, relativa al pagamento di somme mediante Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 104/2025, notificata al Ministero il 19 marzo 2025 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a riconoscere a ciascuna ricorrente l’importo di euro 500,00 a titolo di Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, per un totale di euro 2.000,00. Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma la pretesa documentata non è stata adeguatamente contestata. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell’avvio dell’azione esecutiva, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all’Amministrazione di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo a ciascuna ricorrente le somme riconosciute dal titolo giudiziale, oltre agli interessi di mora decorrenti dalla notificazione della sentenza civile, il 19 marzo 2025, fino al saldo, nonché gli ulteriori accessori e oneri di legge dovuti in base al titolo. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l’esatta quantificazione delle somme deve essere ricavata dal giudicato, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché il calcolo indicato dalle ricorrenti non vincola definitivamente l’Amministrazione, soprattutto quanto a capitale residuo e interessi. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare su istanza del creditore e con termine di 120 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e spese di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il TAR ha disposto anche la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità dell’inerzia ministeriale nell’esecuzione di giudicati relativi alla Carta docente e ad altri istituti lavoristici.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro prima dell’avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1283 e ss. c.c.

    Forniscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti in sede di esecuzione del giudicato, secondo quanto compatibile con il titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non costituisce il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti e secondo il contenuto del titolo giudiziale; la quantificazione definitiva del capitale residuo, degli interessi e degli accessori deve essere effettuata alla luce del giudicato, della legge e degli eventuali pagamenti già eseguiti.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendone le modalità di attivazione e il termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • Gli interessi e gli ulteriori accessori dovuti in sede di ottemperanza devono essere riconosciuti secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili, senza che la quantificazione proposta dal creditore vincoli definitivamente l’amministrazione o il commissario ad acta.
  • L’inerzia reiterata dell’amministrazione nell’esecuzione di giudicati può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, soprattutto quando il ritardo comporti la maturazione di interessi, penalità e ulteriori spese a carico dell’erario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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