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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06229/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Accenture domandava la restituzione di euro 204.852,26, sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca nel procedimento RGNR 29059/18 con riferimento alla posizione dell'imputato Domenico Gallina. Il Tribunale di Milano aveva rigettato l'istanza ritenendo competente il giudice dell'esecuzione e non il giudice della cognizione, e aveva altresì rigettato l'appello ex art. 322-bis proposto da Accenture. Con il ricorso per cassazione si deducevano: errata qualificazione del giudice competente (poiché non era stata emessa una sentenza irrevocabile di confisca), nullità per erronea applicazione delle norme processuali (artt. 310, 321 co.3, 676 c.p.p. e art. 91 disp. att.), e carenza di motivazione circa il periculum in mora nel caso di richiesta di restituzione del denaro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, prima dell'irrevocabilità di una sentenza che disponga la confisca, il giudice cautelare (o il giudice della cognizione) conserva il potere di riesaminare il sequestro e decidere sulla restituzione dei beni o somme. Poiché nei giudizi citati non vi era stata alcuna statuizione sulla confisca, non era competenza del giudice dell'esecuzione decidere sulla revoca del sequestro. Ne consegue l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. contro il provvedimento che rigetta o accoglie la domanda di revoca. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 240 c.p.p. comma 1-bis

    Riferimento alla disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ha considerato che tale sequestro, in assenza di pronuncia di confisca divenuta irrevocabile, rimane soggetto a revisione da parte del giudice che ha disposto la misura.

  • art. 321 e segg. c.p.p.

    Richiamati in relazione ai poteri del giudice cautelare e alle modalità di riesame del provvedimento di sequestro; la Corte ha ribadito che il potere di riesame perdura fino all'irrevocabilità della confisca.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma in tema di soggetti legittimati a proporre opposizione o istanze incidentali; la Corte ha censurato l'erronea applicazione qualora si neghi la legittimazione del terzo proprietario in assenza di confisca irrevocabile.

  • art. 321 comma 3 c.p.p.

    Riferimento alla competenza e funzioni del giudice procedente; la Corte ha osservato che, se non esiste confisca irrevocabile, il giudice della cognizione può essere chiamato a decidere sulla restituzione.

  • art. 676 c.p.p.

    Norme sul sequestro preventivo; richiamata nella contestazione della corretta applicazione delle disposizioni relative alle misure cautelari reali.

  • art. 91 disp. att. c.p.p.

    Norma sulle disposizioni di coordinamento applicabili al procedimento; citata nella doglianza relativa all'errata individuazione del giudice competente.

  • art. 322-bis c.p.p.

    La Corte ha confermato che contro il provvedimento che rigetta o accoglie la domanda di revoca del sequestro preventivo è esperibile appello ai sensi di questo articolo.

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta; la Corte ha rilevato che tale pronuncia, ove non abbia disposto la confisca o non sia irrevocabile, non esclude il potere di riesame del sequestro da parte del giudice cautelare.

Massime di principio

  • Quando non esiste una sentenza di confisca divenuta irrevocabile, il provvedimento di sequestro preventivo può essere riesaminato dal giudice che ha disposto la misura o dal giudice della cognizione; non spetta automaticamente al giudice dell'esecuzione.
  • Il terzo formalmente proprietario di beni o somme sottoposte a sequestro può chiedere la restituzione prima dell'irrevocabilità della confisca; il diniego è soggetto ad impugnazione secondo le norme sugli appelli (art. 322-bis c.p.p.).
  • La qualificazione errata del giudice competente (ad es. ritenere competente il giudice dell'esecuzione quando non vi è stata confisca irrevocabile) può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
  • Le decisioni sulla revoca del sequestro devono essere motivate anche con riferimento al periculum in mora quando rilevante; carenze motivazionali possono costituire motivo di annullamento.
  • Se una pronuncia nel processo principale non si è pronunciata sulla confisca o non è definitiva, il vincolo cautelare conserva la sua funzione e rimane soggetto a sindacato da parte del giudice che ha la cognizione della domanda di restituzione.

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