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Sentenza

Sentenza n. 5006/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 9 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 9 ottobre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere e la condanna a farlo entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025. Tale attività ha comportato l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché l’attività dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe e comunque intervenuta in tempi ritenuti ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In combinato disposto con l’art. 117 c.p.a., fonda la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa nelle more del giudizio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, la nomina non è stata necessaria perché il procedimento è stato attivato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme alla normativa nazionale a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di una domanda amministrativa può integrare l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata nelle more del giudizio sul silenzio, il giudice non deve più accertare l’obbligo di provvedere né impartire l’ordine di conclusione del procedimento, ma dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalla necessità di fronteggiare un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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