Cassazione Penale, Sentenza n. 36845/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra più condanne (partecipazione ad associazione di tipo mafioso, estorsioni, tentata estorsione, reati in materia di stupefacenti) sostenendo che, essendo stato membro del clan Falanga dal 2004 e avendo partecipato all'attività estorsiva del sodalizio, le estorsioni contestate costituivano attuazione di un unico disegno criminoso programmato dal clan. Ha censurato l'ordinanza di rigetto per carenza e contraddittorietà della motivazione e per mancata valutazione del dato della partecipazione associativa e della prevedibilità delle condotte estorsive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato per nuovo giudizio. Nel motivare, la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati 'fine' è possibile solo se il giudice accerta che i reati fine fossero programmati, almeno nei loro tratti essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio. Ha censurato la Corte territoriale per non aver esplicitato gli eventi contingenti che avrebbero reso estemporanee alcune condotte (in particolare la tentata estorsione del 2004) e ha osservato che le estorsioni nel territorio controllato dal clan rientravano nel programma associativo e potevano essere ragionevolmente previste dal Bottino al momento della sua adesione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla qualificazione del reato di associazione mafiosa; la Corte richiama che la continuazione tra associazione mafiosa e reati fine è ipotizzabile se i reati fine risultano programmati, almeno nei loro tratti essenziali, all'atto dell'adesione al sodalizio
artt. 71 e 74 legge n. 685 del 1975
Norme relative ai reati per i quali il Bottino è stato condannato (richiamate nei capi di proscioglimento/condanna): la sentenza non formula interpretazioni specifiche delle norme, ma le considera come reati 'fine' suscettibili di verifica ai fini della continuazione
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
Norma sui reati in materia di stupefacenti citata tra le sentenze pregresse; la Corte non approfondisce la disciplina sostanziale ma la include tra i reati oggetto della valutazione sulla continuazione
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano)
Giurisprudenza di riferimento secondo cui la continuazione tra reato associativo mafioso e reati fine è possibile purché il giudice accerti che i reati fine fossero programmati all'atto dell'adesione; non è richiesta una programmazione in dettaglio ma nei caratteri essenziali
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021 (Raiano) e Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018 (Lo Giudice) e Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 (Amato)
Precedenti che distinguono i reati programmabili ab origine (ricomprensibili nel programma associativo) dai reati meramente occasionali o dipendenti da eventi contingenti, per i quali la continuazione non è configurabile
Massime di principio
- La continuazione tra reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) e reati 'fine' è possibile solo se i reati finali erano prevedibili e programmati, almeno nei loro tratti essenziali, al momento dell'ingresso del soggetto nel sodalizio
- Non è necessaria una pianificazione nei dettagli: è sufficiente che le condotte rientrino nel programma associativo e fossero ragionevolmente prevedibili dall'associato
- I reati legati a circostanze contingenti, occasionali o decisi estemporaneamente non configurano continuazione con il reato associativo, a meno che non risulti che erano prevedibili come tipologia di attività del clan
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare puntualmente: se ritiene l'assenza di un vincolo di continuazione deve indicare quali eventi contingenti o quali elementi concreti giustificano la decisione
- Se si contesta la mancata applicazione della continuazione, l'appellante deve documentare la partecipazione al sodalizio, il ruolo/compiti svolti e la connessione temporale e funzionale tra l'adesione e le condotte 'fine'; il giudice deve valutare questi elementi e spiegare le ragioni dell'accoglimento o del rigetto
- In caso di dubbio motivazionale o di assenza di specifica valutazione su elementi rilevanti (es. partecipazione associativa e prevedibilità delle condotte), la Cassazione è incline ad annullare e a rinviare per nuovo esame
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