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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Questore di -OMISSIS- con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale subordinato presentata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202502339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto che l'Amministrazione non avrebbe considerato circostanze sopravvenute favorevoli al rilascio del titolo, in particolare il rilascio, da parte dello Sportello Unico di Venezia, del nulla osta alla conversione. L'Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha tuttavia rappresentato che lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva revocato il precedente nulla osta per lavoro stagionale e che, conseguentemente, il Ministero degli Affari Esteri aveva revocato il visto di ingresso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire i provvedimenti di revoca e chiarimenti documentati da entrambe le parti sull'eventuale loro impugnazione e sullo stato dei relativi giudizi.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando all'Amministrazione resistente di depositare i provvedimenti di revoca del nulla osta per lavoro stagionale e del visto di ingresso e chiedendo a entrambe le parti di documentare l'eventuale impugnazione di tali atti e lo stato dei relativi giudizi. Ha assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e fissato la camera di consiglio del 25 febbraio 2026 per l'esame definitivo della domanda cautelare. La decisione è stata rinviata in attesa dell'integrazione istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento della domanda cautelare incidentale e dell'esame della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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