Cassazione Civile, Ordinanza n. 10726/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l'anno 2002 con recupero di maggiore imposta e sanzioni, fondato sulla ritenuta indebita detrazione dell'IVA e indebita deduzione di costi relativi a fatture emesse dalla società MIER s.r.l. L'Ufficio ha contestato che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti, poiché MIER sarebbe stata una mera "cartiera" priva di mezzi, organizzazione e autorizzazioni, e ha richiamato un complesso di elementi indiziari e dichiarativi per sostenere che la contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode. La CTR ha invece accolto l'appello della società, ritenendo insufficienti gli elementi addotti dall'Ufficio e affermando che mancasse la prova del coinvolgimento della contribuente e della inesistenza delle operazioni. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con due motivi: violazione di norme in tema di IVA, imposte dirette, presunzioni e onere della prova, sostenendo che la CTR aveva erroneamente preteso una prova ulteriore a suo carico e aveva trascurato gli indizi gravi, precisi e concordanti; omesso esame di fatti decisivi, per non avere valutato gli elementi che dimostravano l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la natura fittizia della società emittente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, con esame unitario, i due motivi del ricorso. Ha affermato che, in caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, dimostrando con elementi oggettivi e specifici che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in un'evasione IVA; una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e di avere usato la massima diligenza esigibile. La CTR non aveva correttamente valutato il materiale indiziario posto a base dell'accertamento, avendo trascurato elementi tipici della frode e applicato erroneamente le regole sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni. Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 51 TUIR
Richiamato insieme all'art. 109 TUIR e alle norme IVA per censurare l'erronea applicazione delle regole sulla deducibilità e sulla prova nel caso di fatture ritenute inesistenti.
art. 109 TUIR
Richiamato per contestare la deduzione dei costi collegati alle operazioni fatturate.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
La Corte richiama il principio secondo cui l'IVA versata a fronte di fatture per operazioni inesistenti è fuori dal meccanismo di detrazione.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Consente all'Amministrazione di fondare la prova anche su presunzioni e elementi indiziari nel recupero IVA.
art. 2697 c.c.
Regola il riparto dell'onere della prova: prima l'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della pretesa; poi il contribuente deve offrire prova contraria della propria buona fede.
art. 2727 c.c.
Rilevante per l'uso delle presunzioni semplici nella prova delle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle globalmente.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Il diritto alla detrazione presuppone l'effettuazione di un'operazione imponibile; se manca la reale corrispondenza soggettiva dell'operazione, il presupposto viene meno.
art. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973
Citato quale conferma della possibilità di accertamento fondato su presunzioni anche in materia di imposte dirette.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma sul vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto nel secondo motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può provare la pretesa anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi, specifici, gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare sia l'alterità soggettiva dell'operazione sia la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, dell'evasione da parte del cessionario.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova presuntiva sufficiente della frode e della conoscibilità della stessa da parte del contribuente, l'onere si sposta su quest'ultimo, che deve dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile per evitare il proprio coinvolgimento nell'evasione.
- Il giudice tributario deve valutare il materiale indiziario nel suo complesso, senza isolare singoli elementi o limitarsi a considerazioni sulla sola posizione del soggetto interposto; la mancata considerazione di indizi rilevanti integra errore di diritto nel governo della prova presuntiva.
- La natura di 'cartiera' del soggetto emittente non è, da sola, una formula astratta sufficiente in ogni caso, ma costituisce un elemento sintomatico particolarmente significativo quando si accompagna a ulteriori indizi oggettivi che rendano ragionevole ritenere la conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- Il diniego della detrazione IVA costituisce eccezione al principio di neutralità dell'imposta e richiede un accertamento concreto, basato su elementi obiettivi; non è compatibile con un sistema di responsabilità oggettiva del contribuente ignaro e non conoscibile della frode.
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