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Sentenza

Sentenza n. 5711/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del provvedimento di sospensione dal ruolo conducenti del ricorrente, sostituto alla guida licenza taxi -OMISSIS-, adottato con determina -OMISSIS- del 28.11.2025 della Camera di Commercio, non notificata al ricorrente; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202601519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina della Camera di Commercio che disponeva la sospensione cautelare dell’iscrizione del ricorrente al ruolo provinciale dei conducenti, sezione taxi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (conducente taxi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sospensione cautelare, con effetto immediato, dall’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea, adottata nelle more del procedimento di revisione della sua posizione e dell’acquisizione di elementi relativi a una denuncia-querela trasmessa da Roma Capitale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 21-bis della l. 241/1990, l’irregolarità o mancata notifica del provvedimento, la lesione del diritto di difesa, l’eccesso di potere e la nullità ai sensi dell’art. 21-septies della l. 241/1990. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis della l. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione avrebbe anticipato illegittimamente la decisione definitiva, comprimendo il diritto di difesa. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5.1 del codice di comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea e dell’art. 6 della l. 21/1992, nonché l’illegittimità per indeterminatezza del provvedimento, poiché la sospensione non indicava uno specifico termine finale e non esplicitava adeguatamente le ragioni della misura. Il TAR ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo fondato, e ha assorbito le censure formali e procedimentali.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e la determina impugnata è stata annullata. Il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 21-quater, comma 2, della l. 241/1990, secondo cui la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento può essere disposta per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, con indicazione esplicita del termine di durata nell’atto. Nel caso concreto, l’amministrazione non ha illustrato adeguatamente le gravi ragioni della sospensione: il mero rinvio per relationem alla denuncia-querela non consentiva di ricostruire la vicenda fattuale né di desumere, sulla base di elementi concreti, l’effettiva pericolosità del conducente per la sicurezza e l’ordine pubblico. Pur non essendo necessario un accertamento giudiziale definitivo, occorre una fedele ricostruzione dei fatti e una dimostrazione adeguata della rilevante gravità degli stessi e del livello di pericolosità del soggetto. Inoltre, la formula secondo cui la sospensione sarebbe durata “per il periodo strettamente necessario ad acquisire tutti gli elementi utili” non equivale all’indicazione di uno specifico termine finale, richiesta dall’art. 21-quater, comma 2, della l. 241/1990. L’assenza del termine rende la sospensione potenzialmente indefinita e idonea a svolgere surrettiziamente le funzioni di un provvedimento definitivo, senza le garanzie proprie della revoca o dell’annullamento d’ufficio. Sono state assorbite le censure relative alla notifica, alla partecipazione procedimentale e alla lesione del diritto di difesa. Il giudice ha precisato che l’amministrazione conserva il potere di adottare ulteriori atti, nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990

    L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies.

    La sospensione cautelare richiede sia l’indicazione adeguata delle gravi ragioni sia la specifica indicazione del termine finale; una formula generica riferita al tempo necessario per acquisire elementi non soddisfa il requisito legale.

  • art. 7, comma 2, l. 241/1990

    È stato richiamato dall’amministrazione quale base normativa del provvedimento cautelare, ma il giudice ha ricondotto i presupposti e i requisiti della sospensione all’art. 21-quater, comma 2, della l. 241/1990.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La sospensione priva di termine può svolgere surrettiziamente le funzioni di un atto definitivo, eludendo le garanzie previste per la revoca.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La sospensione non può comunque essere disposta o protrarsi oltre i termini previsti per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio; l’assenza di un termine specifico impedisce di rispettare il modello legale della misura cautelare.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La censura di nullità dedotta dal ricorrente è stata assorbita, senza specifica decisione.

  • artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Le censure relative alla partecipazione procedimentale, alla comunicazione e al preavviso di rigetto sono state assorbite dopo l’accoglimento del vizio sostanziale relativo ai presupposti e alla durata della sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo può essere disposta soltanto per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario; l’atto deve indicare esplicitamente il termine finale della sospensione.
  • In materia di sospensione cautelare dell’iscrizione al ruolo dei conducenti o della licenza di trasporto, non è necessario un accertamento giudiziale definitivo, ma l’amministrazione deve ricostruire fedelmente i fatti e dimostrare con elementi adeguati la loro rilevante gravità e la concreta pericolosità del soggetto per la sicurezza e l’ordine pubblico.
  • Il mero rinvio per relationem a una denuncia-querela, senza ricostruzione della vicenda fattuale e senza indicazione di elementi concreti sulla pericolosità dell’interessato, non integra un’adeguata motivazione delle gravi ragioni richieste per la sospensione cautelare.
  • Una sospensione disposta genericamente per il periodo necessario a svolgere accertamenti, senza un termine finale specifico, è illegittima perché può protrarsi indefinitamente e svolgere surrettiziamente la funzione di un provvedimento definitivo, senza le garanzie previste per la revoca o l’annullamento d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoAutotutela decisoria

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