Sentenza del 15/03/2016 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società impugnavano l'avviso di accertamento di secondo livello relativo al consolidato fiscale, contestando principalmente il rilievo n. 1, concernente il recupero a tassazione di 1.020.000 euro di costi dedotti integralmente nel 2005. Le contribuenti sostenevano che tali costi fossero riferibili a una ristrutturazione del debito e quindi integralmente deducibili nell'esercizio. L'Agenzia li qualificava invece come oneri accessori per l'ottenimento di finanziamenti, aventi natura pluriennale e deducibili pro quota. L'Agenzia proponeva inoltre appello incidentale contro l'annullamento dei rilievi 3 e 4, relativi alla mancata prova della precedente tassazione di fondi trasferiti nell'ambito di una scissione societaria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto tutti gli appelli. Ha confermato il rilievo n. 1, ritenendo che i costi fossero oneri accessori connessi a un finanziamento e non spese di ristrutturazione del debito. Tali costi, qualificati secondo l'OIC 24 come immobilizzazioni immateriali e fiscalmente soggetti al principio di competenza, dovevano essere dedotti in funzione della durata del finanziamento; poiché nel 2005 non era stato rimborsato alcun capitale, nessuna quota risultava deducibile in quell'esercizio. È stato inoltre confermato l'annullamento dei rilievi 3 e 4: la beneficiaria della scissione non poteva essere penalizzata per la mancata conservazione della documentazione relativa a obblighi fiscali anteriori riferibili alla società scissa. L'Agenzia avrebbe dovuto svolgere i controlli direttamente nei confronti della società scissa. Le spese di lite sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Artt. 117-129 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il consolidato nazionale comporta la determinazione di un reddito globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle singole società.
La disciplina consente alle società controllante e controllate di optare per la tassazione di gruppo, con determinazione di un reddito consolidato e liquidazione dell'unica imposta da parte della consolidante.
Art. 127 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Nel regime previgente applicabile alla controversia disciplinava la responsabilità dei soggetti appartenenti alla fiscal unit per l'obbligazione tributaria.
Art. 109, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Impone l'applicazione del principio di competenza nella determinazione del reddito imponibile.
Art. 108, comma 3, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Le spese aventi utilità pluriennale non possono essere dedotte integralmente nell'anno di sostenimento, ma devono essere imputate agli esercizi cui si riferiscono.
Art. 173 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti ... dalla stessa società scissa.
Gli obblighi, i controlli e gli accertamenti relativi a periodi anteriori alla scissione restano riferibili alla società scissa; la beneficiaria non può essere chiamata a giustificare il comportamento fiscale pregresso di un altro soggetto, salvo specifiche disposizioni.
Art. 53 D.Lgs. 546/1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici e non generici. L'inadeguata specificità dell'appello incidentale dell'Agenzia ha contribuito al rigetto delle relative censure.
OIC 24
Gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti sono qualificabili come costi a utilità pluriennale e devono essere imputati secondo la durata del finanziamento.
OIC 6
La ristrutturazione del debito presuppone concessioni o rinunce del creditore determinate dalle difficoltà finanziarie del debitore. La mera organizzazione di un nuovo finanziamento non integra, di per sé, una ristrutturazione del debito.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale nazionale previgente al 2011, l'accertamento poteva articolarsi in un primo livello, relativo al reddito della singola consolidata, e in un secondo livello, relativo alla determinazione dell'imponibile consolidato e dell'imposta effettiva.
- Per qualificare fiscalmente un costo occorre considerare la sua sostanza economica e la corretta rappresentazione contabile: i principi contabili possono integrare la disciplina fiscale, ma non prevalgono sulle norme tributarie.
- Gli oneri direttamente collegati all'ottenimento o alla durata di un finanziamento hanno normalmente natura pluriennale e non sono integralmente deducibili nell'anno in cui vengono sostenuti.
- La qualificazione di un costo come spesa di ristrutturazione del debito richiede l'esistenza di effettive concessioni o rinunce da parte dei creditori e di un collegamento concreto con tale operazione.
- In caso di scissione societaria, gli obblighi fiscali relativi a periodi anteriori all'operazione restano, in linea generale, a carico della società scissa; la beneficiaria non deve provare comportamenti fiscali compiuti da un soggetto distinto in epoca precedente.
- L'Amministrazione finanziaria deve formulare motivi di appello specifici e chiari; contestazioni generiche o non adeguatamente individuate possono essere respinte senza esame favorevole nel merito.
- La decisione non comporta una vittoria integrale di una sola parte: le società hanno perso sul rilievo principale relativo ai costi di finanziamento, mentre l'Agenzia ha perso sull'appello incidentale riguardante i fondi trasferiti con la scissione.
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