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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17701/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità, perché diretti a riproporre censure già vagliate in appello o comunque manifestamente infondate. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per fatti ricondotti all'art. 384 c.p. (come richiamato nel testo). In cassazione ha dedotto, con i primi due motivi, l'inapplicabilità della norma incriminatrice; con il terzo motivo ha contestato l'insussistenza di un pericolo concreto di intralcio alle investigazioni; con il quarto motivo ha censurato il profilo circostanziale e il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e immune da illogicità manifeste; il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.

    La norma è stata evocata dai motivi di ricorso come fattispecie incriminatrice ritenuta dalla difesa non applicabile ai fatti; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare che la censura era già stata esaminata e disattesa dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per affermare che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, cioè le statuizioni accessorie dovute in caso di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già puntualmente esaminate e respinte dai giudici di appello, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e immune da manifeste incongruenze.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non introduce reali vizi di legittimità ma mira a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o delle deduzioni difensive già scrutinato dal giudice di merito.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio o sul profilo circostanziale è insindacabile in cassazione se la sentenza impugnata dà conto in modo sufficiente e non illogico delle ragioni della decisione e dell'esame delle doglianze difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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