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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21915/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava due profili: 1) la nullità del decreto di irreperibilità del 12/02/2019 e degli atti conseguenti, per non aver esteso le ricerche all'Ucraina (luogo di nascita Odessa) e per non aver attivato la cooperazione internazionale ai sensi dell'art. 159, comma 1; 2) l'erronea esecuzione di una frazione di pena che sarebbe stata precedentemente sospesa (sentenza del 13/10/2010), poiché negli atti non risulterebbe alcun provvedimento di revoca della sospensione condizionale, rendendo quindi quella parte del titolo esecutivo non eseguibile.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Sul primo motivo il ricorso è stato dichiarato infondato: la Corte ha ritenuto legittima la procedura del PM perché l'imputato risultava avere residenza in Italia, era stato individuato in territorio italiano e aveva eletto domicilio presso il difensore; in tale ipotesi la notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. è corretta e non sussiste obbligo automatico di attivare ricerche all'estero. Sul secondo motivo il ricorso è fondato: il giudice dell'esecuzione deve accertare compiutamente l'esistenza dei provvedimenti da cui dipende il quantum eseguibile e, su richiesta difensiva, acquisire il provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'art. 666, comma 5 c.p.p.; perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e la materia è stata rinviata al Tribunale di Milano per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 656 c.p.p.

    Norma richiamata nella fase di notifica del decreto di cumulo con sospensione; la decisione ha ritenuto legittima la procedura eseguita dal PM in combinato con le regole sulla notifica all'imputato e al difensore.

  • art. 159 c.p.p., comma 1

    Invocato dal ricorrente come base per l'idea di dover estendere le ricerche all'estero (luogo di nascita), ma la Corte ha ritenuto che tale norma non imponga l'attivazione automatica di ricerche internazionali quando l'imputato ha eletto domicilio in Italia e la notifica è stata effettuata al difensore.

  • art. 161 c.p.p., comma 4

    Interpretata come base legittimante la notifica mediante consegna al difensore quando l'imputato ha eletto domicilio in Italia; la Corte ha confermato la validità di tale modalità quando sussiste elezione di domicilio e irreperibilità nel territorio nazionale.

  • art. 169 c.p.p.

    Richiamata nella discussione sulle notifiche all'estero: la Corte ha precisato che le disposizioni per la notifica all'imputato estero non si applicano automaticamente se l'imputato ha eletto domicilio in Italia e ha avuto conoscenza del procedimento.

  • art. 666 c.p.p., comma 5

    Interpretata come norma che obbliga il giudice dell'esecuzione, su richiesta difensiva, ad acquisire gli atti necessari (anche provvedimenti di revoca della sospensione) per determinare l'an e il quantum della pena eseguibile; la mancata acquisizione ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio.

Massime di principio

  • La notifica mediante consegna al difensore (art. 161, comma 4 c.p.p.) è valida se l'imputato ha eletto domicilio in Italia e risulta comunque informato del procedimento; in tale caso non sussiste un obbligo automatico di attivare ricerche all'estero basato solo sul luogo di nascita.
  • Le norme sulla notifica all'estero (art. 169 e correlati) non si applicano automaticamente quando l'imputato ha domicilio elettivo in Italia e la sua irreperibilità è avvenuta dopo che aveva avuto conoscenza del procedimento.
  • Il giudice dell'esecuzione, nelle verifiche sul decreto di cumulo e sull'eseguibilità della pena, deve acquisire tutti i provvedimenti rilevanti (compresi quelli di revoca della sospensione) ai sensi dell'art. 666, comma 5 c.p.p.; l'assenza di tali atti può rendere ineseguibile la frazione di pena e giustificare l'annullamento o il rinvio.
  • In caso di dubbio sulla esistenza di provvedimenti che incidono sul quantum eseguibile, la parte difensiva deve chiedere espressamente l'acquisizione degli atti e il giudice dell'esecuzione ha il dovere di disporre gli accertamenti necessari.
  • La cassazione può accogliere il ricorso in modo parziale: quando rileva carenze istruttorie o documentali rilevanti per l'esecuzione, è possibile l'annullamento limitato con rinvio per nuovo giudizio.

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