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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08624/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli indagati hanno impugnato il rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere applicata per reati connessi agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Hanno dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata valutazione del pericolo di inquinamento probatorio ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a), e per omissione nell'ordinanza genetica dell'indicazione del termine di durata delle indagini ex art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.; (2) errata valutazione del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato (art. 274, comma 1, lett. c)), sostenendo che la dedotta destinazione allo spaccio non sarebbe provata da servizi, intercettazioni, segnalazioni o individuazione di acquirenti e che la valutazione delle condizioni economiche e dei precedenti sarebbe insufficiente; (3) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza (art. 275 cod. proc. pen.), con esclusione ingiustificata di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari per mere ragioni formalistiche e senza verifiche della polizia giudiziaria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi riproponessero in larga misura le stesse doglianze giá esaminate dal Tribunale del riesame senza un confronto critico con la motivazione avversata. Si è osservato che il G.i.p. aveva fondato la misura sia sul pericolo di inquinamento probatorio sia sulla pericolosità concreta e attuale di reiterazione; il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto assorbente e sufficiente la sussistenza del pericolo di reiterazione per confermare la custodia cautelare. Tale pericolo è stato motivato con elementi concreti: detenzione in abitazione di circa 30 grammi di cocaina destinata alla vendita, materiale per il confezionamento, modalità di detenzione, condizioni economiche idonee a evidenziare movente patrimoniale e non occasionalità della condotta; i precedenti hanno valore rafforzativo. Quanto agli arresti domiciliari, il Tribunale ha motivato la loro inidoneità per carenza di adeguata documentazione sui luoghi di esecuzione e sui soggetti conviventi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende; avvisi ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; costituisce il titolare della contestazione per cui è stata adottata la misura cautelare.

  • cod. proc. pen., art. 274

    comma 1, lett. a) e lett. c)

    Elenca le esigenze cautelari legittimanti la custodia: evitare l'inquinamento delle prove (lett. a) e prevenire la reiterazione del reato (lett. c). Le ipotesi sono alternative: se una di esse sussiste concretamente, giustifica la misura.

  • cod. proc. pen., art. 292

    Dispositivo che prevede l'indicazione del termine per il compimento delle indagini nell'ordinanza genetica; la giurisprudenza e il provvedimento richiamano che tale indicazione non è necessaria quando concorrano esigenze cautelari diverse (es. esigenze specialpreventive).

  • cod. proc. pen., art. 275

    Principio di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura cautelare: il giudice deve valutare l'idoneità di misure meno afflittive. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che gli arresti domiciliari fossero inidonei per carenza di documentazione sui luoghi e sui conviventi.

  • Legge n. 47 del 2015

    Riforma che ha inciso sui criteri per la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, richiedendo una prognosi basata sulla persistenza della pericolosità personale e su condizioni oggettive e contestuali che la favoriscano.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Limiti all'estensione della motivazione del ricorso in cassazione/certificati: con riferimento alla memoria del difensore che ha riproposto censure nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • cod. proc. pen., art. 127

    Riferimento all'udienza prevista dall'art. 127 per la decisione sui ricorsi; nel caso è stata chiesta e svolta l'udienza ex art. 127.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94

    Prevede gli avvisi da dare in caso di condanna alle spese; il provvedimento dispone gli avvisi di cui a questa norma.

Massime di principio

  • La motivazione del giudice d'appello o del riesame non necessita di rispondere punto per punto a tutte le censure se conferma l'esistenza di una delle esigenze cautelari alternative previste dall'art. 274: basta che la decisione sia sorretta da motivazione congrua su un requisito sufficiente.
  • L'omissione dell'indicazione del termine per il compimento delle indagini ex art. 292, comma 2, lett. d) non invalida automaticamente la misura se nel provvedimento ricorrono altre esigenze cautelari giustificate e motivate.
  • La sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione può essere valutata su un complesso di elementi (quantità di droga, presenza di materiale per il confezionamento, modalità di detenzione, condizioni economiche) e non richiede l'individuazione di specifiche occasioni per delinquere; i precedenti penali hanno valore integrativo.
  • Il principio di proporzionalità impone di valutare misure meno afflittive, ma il giudice può legittimamente escluderle se manca la documentazione che garantisca la concreta efficacia di tali misure (es. certezza sul luogo di esecuzione e sui soggetti conviventi).
  • I ricorsi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già valutate dal giudice di merito senza un confronto critico con la motivazione sono a rischio di inammissibilità.

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