Cassazione Penale, Sentenza n. 27692/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Il Procuratore Generale lamentava che il Tribunale avesse illegittimamente ritenuto inefficace la contestazione supplettiva, operata dal pubblico ministero all'udienza del 14/02/2023 ai sensi dell'art. 517 c.p.p., con cui era stata contestata l'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio), circostanza che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha riconosciuto che, pur trattandosi di un'aggravante di natura valutativa che idealmente dovrebbe essere esplicitata nell'imputazione, la contestazione supplettiva operata dal pubblico ministero durante il dibattimento (anche se prima della formale apertura del dibattimento) è stata effettuata legittimamente e doveva essere considerata dal giudice. Pertanto la sentenza di non procedere è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania per il giudizio ai sensi dell'art. 569 comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
art. 517 c.p.p.
Disciplina la contestazione supplettiva; la Corte ha affermato che il pubblico ministero può formulare nuove contestazioni o modifiche dell'imputazione nel dibattimento e che la contestazione supplettiva è valida anche se operata prima della formale apertura del dibattimento
art. 625 comma 1 n. 7 c.p.
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Individua l'aggravante per sottrazione di beni destinati a pubblico servizio; la Corte ha rilevato che si tratta di una circostanza di natura valutativa che richiede verifica giuridica sulla destinazione del bene e che pertanto, se non espressamente indicata nell'imputazione originaria, può essere oggetto di contestazione supplettiva valida
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
art. 85 d.lgs. n. 150/2022
Norma richiamata perché la contestazione supplettiva è stata effettuata nella pendenza del termine assegnato alla persona offesa per proporre querela in seguito al mutato regime di procedibilità; la Corte ha considerato legittima l'azione del PM anche in tale contesto
art. 492 c.p.p.
Riguarda l'intervento del giudice per la verifica della regolare costituzione delle parti; la Corte ha chiarito che la contestazione supplettiva può essere valida anche se posta in essere prima che il giudice compia gli adempimenti previsti da questo articolo
art. 569 comma 4 c.p.p.
Consente l'annullamento con rinvio; la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di Catania ai sensi di tale norma
Massime di principio
- L'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. è di natura valutativa e richiede una specifica verifica sulla destinazione del bene: se non esplicitata nell'imputazione originaria, può comunque essere introdotta con contestazione supplettiva.
- Il pubblico ministero ha il potere, nel dibattimento, di formulare contestazioni supplettive o modifiche dell'imputazione; tale potere non è circoscritto da un divieto formale di operare prima della 'formale apertura' del dibattimento.
- La contestazione supplettiva operata durante il dibattimento è efficace anche se effettuata dopo la verifica della regolare costituzione delle parti ma prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento; il giudice non può dichiararla automaticamente 'inefficace' per questo motivo.
- Quando la nuova contestazione introduce un elemento che cambia il regime di procedibilità (es. da querela a perseguibilità d'ufficio), la sua legittimità può rendere procedibile il reato anche se originariamente non vi era querela; il giudice deve valutare la validità della contestazione supplettiva prima di dichiarare l'improcedibilità.
- L'imputato mantiene comunque le garanzie difensive: se la contestazione supplettiva gli causa pregiudizio, può chiedere termini per preparare la difesa, proporre prove integrative o esercitare altri diritti difensivi previsti dal codice.
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