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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11219/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Gli eredi di un ex dirigente ENEL, iscritto al Fondo di previdenza integrativa aziendale PIA, avevano chiesto il rimborso dell'IRPEF ritenuta in eccesso sulle somme corrisposte al de cuius in occasione del pensionamento, sostenendo che una parte di tali somme avesse natura di rendimento di capitale e dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,5% prevista per i redditi di capitale, e non con la tassazione separata applicata dal sostituto d'imposta. Dopo un primo giudizio di legittimità con cassazione con rinvio, la CTR aveva nuovamente accolto la domanda di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c., perché il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto fissato dalla Cassazione, che imponeva di accertare e quantificare solo il rendimento netto effettivamente derivante da investimenti sul mercato del fondo; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe applicato l'aliquota del 12,5% senza considerare che non era stata provata alcuna effettiva gestione sul mercato delle somme accantonate e che la stessa parte contribuente non avrebbe dimostrato l'esistenza del rendimento agevolabile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR si fosse discostata dal principio di diritto già enunciato in sede di precedente cassazione, in quanto aveva valorizzato la natura assicurativa/previdenziale del fondo e l'assetto gestionale del PIA senza svolgere l'accertamento decisivo richiesto: verificare se e in quale misura le somme fossero effettivo rendimento netto derivante da investimento sul mercato del capitale accantonato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo l'originaria domanda di rimborso. Le spese sono state poste a carico dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; il suo discostamento integra errore censurabile.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata prospettata per avere il giudice di merito utilizzato elementi di fatto non idonei o non provati per affermare la spettanza del rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 42, comma 4, TUIR

    Richiamato dalla parte contribuente per sostenere la qualificazione di parte delle somme come reddito di capitale soggetto ad aliquota agevolata.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17

    Richiamati come disciplina della tassazione separata applicabile alla parte delle prestazioni non costituente rendimento di capitale.

  • L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Prevede l'aliquota del 12,5% applicabile solo al rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 6

    Richiamato per il quadro dei fondi di previdenza complementare aziendale e per l'inquadramento dei fondi c.d. vecchi.

Massime di principio

  • Nei giudizi di rinvio il giudice di merito deve dare puntuale attuazione al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, senza sostituirlo con una diversa ricostruzione della fattispecie o con argomentazioni incompatibili con la decisione rescindente.
  • Per i fondi di previdenza complementare aziendale, il trattamento fiscale più favorevole del 12,5% si applica solo alla quota delle somme erogate che il contribuente provi essere rendimento netto effettivamente derivante da investimenti sul mercato del capitale accantonato.
  • Non è sufficiente, ai fini dell'aliquota agevolata, richiamare la natura assicurativa o attuariale del fondo: ciò che rileva è la concreta prova dell'impiego sul mercato delle somme accantonate e della conseguente produzione di rendimento.
  • In tema di rimborso IRPEF su prestazioni di fondi integrativi, l'onere di provare la quota agevolabile grava sul contribuente che agisce in giudizio per ottenere il rimborso.
  • La documentazione del sostituto d'imposta o del fondo è idonea solo se specifica i criteri di quantificazione del rendimento e consente di distinguere il rendimento da mera rivalutazione attuariale o da capitale accantonato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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