Sentenza del 08/10/2015 n. 4378 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSO - PRESCRIZIONE - DECADENZA BIENNALE - Domanda di rimborso - Sussiste - Compilazione dichiarazione IVA - Quadro RX.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che l'indicazione del credito nel quadro RX esprime legittimamente la volontà di ottenere il rimborso IVA e vale come domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972. Pertanto, la mancata presentazione del modello VR non rende inesistente la domanda e la pretesa non è soggetta al termine biennale di decadenza previsto in via generale dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione dell'indicazione di un credito IVA nel quadro RX della dichiarazione annuale. Si discute se tale indicazione costituisca una valida manifestazione di volontà del contribuente di ottenere il rimborso, anche quando non sia stato presentato il modello VR per determinare l'importo da rimborsare.
Norme richiamate
Art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972
La domanda di rimborso IVA può risultare dalla manifestazione di volontà espressa dal contribuente nella dichiarazione, attraverso l'indicazione del credito nel quadro RX; non è indispensabile, ai fini dell'esistenza della domanda, la presentazione del modello VR.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Il termine biennale di decadenza previsto in via generale per la domanda di rimborso non si applica quando il contribuente abbia già manifestato validamente la volontà di ottenere il rimborso mediante l'indicazione del credito nel quadro RX.
Massime di principio
- L'indicazione di un credito IVA nel quadro RX può costituire una vera e propria domanda di rimborso, se dal contenuto della dichiarazione emerge chiaramente la volontà del contribuente di ottenere la restituzione.
- La mancata presentazione di un modello o documento integrativo non comporta automaticamente la perdita del diritto, quando la dichiarazione principale contiene già gli elementi essenziali della richiesta.
- Occorre distinguere tra l'esistenza della domanda di rimborso e gli adempimenti successivi necessari per quantificare, verificare o liquidare il rimborso.
- Quando la volontà di chiedere il rimborso è stata tempestivamente manifestata nella dichiarazione, il termine biennale di decadenza non dovrebbe essere applicato come se la domanda non fosse mai stata presentata.
- In situazioni analoghe è comunque opportuno verificare la dichiarazione presentata, la compilazione del quadro RX, l'eventuale successiva richiesta formale e la documentazione relativa alla spettanza e all'ammontare del credito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 1021 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 1025 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →