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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23973/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava l'applicazione, nei confronti di Raffaele Alvaro, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 4 anni e versamento cauzione di €4.000,00, nonché la confisca di una polizza Poste Vita S.p.a. e di un deposito a risparmio intestati a Giuseppina Alvaro (terza interessata). Motivi di ricorso: 1) violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 — censura dell'inquadramento di Raffaele come "socialmente pericoloso" e della sussistenza attuale della pericolosità, lamentando che la decisione si sarebbe basata su valutazioni non irrevocabili e che il giudice della prevenzione non avrebbe effettuato una autonoma e adeguata valutazione degli elementi emersi nel procedimento penale né argomentato correttamente il giudizio prognostico; 2) violazione dell'art. 24 d.lgs. n.159/2011 — censura della confisca dei beni a carico della terza interessata Giuseppina, sostenendo che le somme sequestrate erano nella sua reale disponibilità (donazioni di nozze) e che la Corte d'appello non avrebbe dimostrato l'illicea immissione di capitali nei suoi conti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti alle spese processuali e, ciascuno, al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende. Motivazione: in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; i motivi proposti avevano natura meramente fattuale o di merito e pertanto non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il decreto impugnato contenesse una congrua e autonoma motivazione: valutazione delle risultanze del procedimento "Iris" (accuse di associazione di tipo mafioso, estorsioni, truffe e corruzione elettorale), richiamo alla condanna definitiva a 15 anni, considerazione della perdurante attualità della pericolosità sociale non eliminata dalla detenzione per mancanza di segni concreti di distacco dalla criminalità; quanto alla confisca ai danni della terza interessata, la Corte d'appello correttamente ha considerato insufficienti le generiche allegazioni di doni nuziali e l'assenza di prove anche minime (nomi donatori, prova di trasferimento di residenza ecc.), valutazioni che sono apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione quando adeguatamente motivate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 1

    Disciplina i principi generali relativi alla materia delle misure di prevenzione; richiamato nel contesto della qualificazione della pericolosità sociale del proposto

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 4

    Norma che disciplina l'applicazione delle misure di prevenzione personali; il ricorso contestava la violazione di criteri di inquadramento e di attualità della pericolosità, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del merito fosse conforme alla norma

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 24

    Regola la confisca a titolo di misura patrimoniale anche nei confronti di terzi interessati; la Corte ha ritenuto legittima la confisca perché la difesa non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la legittima provenienza delle somme

  • Legge n. 1423 del 1956 - art. 4, commi 10 e 11

    Richiamata per stabilire il perimetro di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione (ammissibile solo per violazione di legge)

  • Legge n. 575 del 1965 - art. 3-ter, comma 2

    Richiamata nella catena normativa che limita il controllo di legittimità alle violazioni di legge nei procedimenti di prevenzione

  • d.lgs. n. 159 del 2011 - art. 10

    Riferimento normativo che integra i limiti di impugnabilità delle misure patrimoniali e personali davanti alla Cassazione

  • d.lgs. n. 159 del 2011 - art. 27

    Richiamato in relazione ai limiti procedurali e impugnatori delle misure patrimoniali previste dal Codice antimafia

  • Corte costituzionale, sent. n. 106 del 2015

    Citata a sostegno della coerenza costituzionale della limitazione del sindacato di legittimità nelle misure di prevenzione (conferma che la cassazione è circoscritta a profili di diritto)

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso prevalentemente per questioni di diritto (violazioni di legge): censure di merito e valutazioni di fatto sono inammissibili
  • Il giudice della prevenzione deve motivare autonomamente l'apprezzamento delle risultanze probatorie (anche di procedimenti penali correlati) e spiegare il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale; se la motivazione è congrua e logica non è sindacabile in Cassazione
  • La sola detenzione passata non annulla automaticamente l'attualità della pericolosità sociale: è necessario dimostrare segni concreti e verificabili di distacco dall'opzione criminale
  • Per la confisca di beni intestati a terzi è necessario che la difesa produca almeno elementi probatori a supporto di allegazioni (es. nomi donatori, documentazione delle donazioni, prova di nuova residenza): mere enunciazioni non sono sufficienti
  • Quando il provvedimento di merito espone un apparato argomentativo diffuso, puntuale e logico ancorato ai fatti, la Cassazione non può sovrapporre una diversa valutazione dei fatti
  • Le parti devono curare l'investimento probatorio in fase di prevenzione: l'assenza di allegazioni concrete e di elementi documentali rende fragili le tesi difensive e porta all'inammissibilità dei ricorsi in cassazione se formulati come censure di fatto

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