Cassazione Penale, Ordinanza n. 37390/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 6 maggio 2025 il Tribunale di Fermo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena concordata di mesi dieci di reclusione, convertita in euro 3.000 di multa, nei confronti di un imputato per i delitti ascritti ai capi 1, 2, 3 e 4 della rubrica. Avverso tale decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l'assenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendo insufficiente il mero richiamo del giudice di merito alla correttezza della qualificazione prospettata dalle parti. La censura era quindi diretta contro la motivazione della sentenza di patteggiamento, ma non denunciava un'erronea qualificazione giuridica in sé, bensì un vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza proposta, incentrata sulla pretesa insufficienza della motivazione sulla qualificazione giuridica, non rientra tra i motivi ammessi. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso concreto recepita dal Tribunale di Fermo con pena concordata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede la trattazione camerale non partecipata e la declaratoria de plano dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
disposizione che ha introdotto, tra l'altro, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni sono ammesse in via tassativa e solo per i vizi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza che censura la motivazione della sentenza di patteggiamento sulla qualificazione giuridica del fatto non è, di per sé, un motivo autonomamente ammissibile se non si traduce in una deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto.
- Il ricorso proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei termini indicati dalla legge e dalla prassi applicativa.
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