Cassazione Penale, Ordinanza n. 33737/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla continuazione e aspecifico quello relativo alle attenuanti generiche, confermando così la decisione impugnata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Como per i reati di cui agli artt. 495, 624 e 625 n. 7 c.p. Il primo motivo riguardava il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, sostenendo l'esistenza di vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato che la reiterata dichiarazione di false generalità, resa prima e dopo il furto, anche mediante generalità diverse, esprimeva un'inclinazione a delinquere e non la preordinazione, al momento del primo reato, di un programma criminoso unitario. Il secondo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche. La Corte lo ha ritenuto aspecifico, perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sui plurimi precedenti penali e sulla conseguente proclività a delinquere. È stato inoltre ribadito che il giudice di merito non deve esaminare ogni elemento prospettato dalle parti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, purché la motivazione sia congrua.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice di uno dei reati oggetto della condanna, senza ulteriore interpretazione nel provvedimento.
art. 624 c.p.
La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice del furto contestato, senza ulteriore interpretazione nel provvedimento.
art. 625 n. 7 c.p.
La disposizione è richiamata quale norma relativa alla circostanza aggravante del furto contestato, senza ulteriore interpretazione nel provvedimento.
art. 81 c.p.
Il principio della continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, i reati successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; omogeneità, identità del bene protetto e contiguità spazio-temporale sono soltanto indici, non sufficienti da soli.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, quali i plurimi precedenti penali e la proclività a delinquere, senza necessità di esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, della somma destinata alla Cassa delle ammende.
art. 610 c.p.p.
La Corte decide con ordinanza o sentenza secondo il rito applicabile; nel testo è richiamata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza ulteriore specificazione normativa.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta e rigorosa dell'esistenza, già al momento della commissione del primo reato, di un programma criminoso unitario, predeterminato almeno nelle sue linee essenziali.
- L'omogeneità dei reati, l'identità del bene giuridico tutelato e la vicinanza temporale o spaziale delle condotte costituiscono meri indici della continuazione e non dimostrano, da soli, l'unicità del disegno criminoso.
- La reiterazione di condotte illecite analoghe può essere valutata come indice di inclinazione a delinquere, anziché come prova della preventiva programmazione unitaria dei reati.
- Il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico quando non si confronta effettivamente con la motivazione della decisione impugnata e si limita a contrapporre una diversa valutazione degli elementi considerati.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto o risultante dagli atti, ma può concentrarsi sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione sia congrua.
- La valutazione di merito relativa alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
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