Sentenza n. 4404/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - silenzio-inadempimento serbato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sull'istanza di riesame in autotutela decisoria presentata in data 16 maggio 2025, con la quale si richiedeva il riesame della posizione del ricorrente per ragioni di parità di trattamento tra dipendenti pubblici, ai sensi dell'invito contenuto nella sentenza TAR Lazio n. 14668/2019; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riesame in autotutela del provvedimento di inquadramento, con riferimento alla decorrenza dell'assunzione fissata al 7 febbraio 2001
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull'istanza del 16 maggio 2025, diretta a ottenere il riesame in autotutela del proprio inquadramento ai fini della ricostruzione della carriera, invocando ragioni di parità di trattamento tra dipendenti pubblici e l'invito contenuto nella sentenza del TAR Lazio n. 14668/2019. Il provvedimento di inquadramento, nella parte relativa alla decorrenza dell'assunzione dal 7 febbraio 2001, era già stato impugnato con un precedente ricorso, poi dichiarato perento nel 2012, con conseguente consolidamento dell'atto. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione, sostenendo che i provvedimenti costitutivi o modificativi dello status e della carriera devono essere impugnati tempestivamente e non possono essere rimessi in discussione mediante un'istanza di riesame. Il ricorrente ha invece prospettato che la sentenza del 2019 imponesse all'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata, ritenendolo manifestamente infondato, anche a prescindere dall'eccezione di inammissibilità formulata dalle amministrazioni. La sentenza del 2019 si era limitata a formulare un mero invito all'amministrazione a valutare discrezionalmente, in autotutela, la posizione del dipendente per ragioni di parità di trattamento; essa non costituiva fonte formale di un obbligo giuridico di provvedere. L'autotutela decisoria non è coercibile mediante l'azione avverso il silenzio, poiché la sua attivazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e l'istanza del privato ha natura meramente sollecitatoria. Inoltre, la posizione del dipendente era stata definita dal provvedimento di inquadramento ormai consolidato, essendo il precedente ricorso stato dichiarato perento; tale provvedimento non poteva essere privato di efficacia attraverso una successiva istanza-diffida. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere; tale presupposto non ricorre per una richiesta di autotutela decisoria, che ha natura discrezionale.
art. 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio non è utilizzabile per rendere coercibile l'attivazione di un procedimento di riesame in autotutela, in assenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta infondatezza della domanda ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza semplificata.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Il risarcimento è escluso per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti; il principio era richiamato nella sentenza del 2019 per escludere il danno derivante dal mancato consolidamento dell'impugnazione del provvedimento di inquadramento.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; tale obbligo non sussiste, di regola, in relazione a un'istanza di annullamento o riesame in autotutela.
- L'esercizio dell'autotutela decisoria appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione e non può essere imposto dal privato mediante l'azione contro il silenzio; l'istanza di autotutela ha normalmente valore meramente sollecitatorio.
- Un invito contenuto in una sentenza a valutare discrezionalmente l'esercizio dell'autotutela non costituisce, in assenza di una statuizione impositiva specifica, fonte formale di un obbligo giuridico di provvedere.
- I provvedimenti di inquadramento che incidono sullo status e sulla carriera del dipendente pubblico devono essere contestati mediante tempestiva impugnazione dell'atto; una successiva istanza di riesame non può eludere il consolidamento dell'atto non più impugnabile.
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