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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02648/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista abilitato, nella qualità di responsabile dell'assistenza fiscale incaricato da un CAAF, aveva apposto il visto di conformità su dichiarazioni Modello 730/2015 relative all'annualità d'imposta 2014 di una contribuente. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione della contribuente, l'Ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'Irpef, la sanzione del 30% e gli interessi che sarebbero stati richiesti alla contribuente, emettendo poi la cartella di pagamento. Il ricorrente impugnò la cartella sostenendo, da un lato, che per effetto della modifica dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 introdotta dalla l. n. 26/2019, la pretesa dovesse essere limitata alla sola somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata; dall'altro, che la competenza ad irrogare la sanzione e a formare il ruolo spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale competente per il domicilio fiscale del contribuente assistito. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, ma la CTR aveva riformato tale decisione confermando integralmente le cartelle. In cassazione il professionista ha proposto tre motivi, dei quali il primo relativo all'incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo, il secondo relativo al favor rei per la misura della sanzione, e il terzo relativo alla asserita genericità dell'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, nella fattispecie del visto di conformità infedele reso in relazione alla dichiarazione presentata con le modalità del d.m. n. 164/1999, la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997 ha anche funzione punitiva e la competenza a contestare le violazioni e a iscrivere a ruolo le somme dovute spetta in via funzionale e territoriale alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto aveva operato una direzione provinciale territorialmente incompetente, la Corte ha ritenuto illegittimo l'atto impugnato, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del professionista, annullando la cartella per invalidità dell'iscrizione a ruolo. Sono rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata come base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito; il controllo ha costituito il presupposto fattuale dell'iscrizione a ruolo contestata.

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    La responsabilità del soggetto che rilascia un visto infedele ha anche funzione punitiva; nella versione ratione temporis applicabile consentiva l'iscrizione a ruolo della somma pari all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"

    La competenza a contestare e a irrogare la sanzione, nonché a iscrivere a ruolo le somme dovute dal soggetto che ha apposto il visto infedele, appartiene inderogabilmente alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore; la violazione di tale attribuzione comporta illegittimità dell'atto.

  • art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164

    Richiamato per individuare la tipologia di dichiarazione dei redditi assistita cui si riferisce il visto di conformità infedele.

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Richiamato come fonte della modifica normativa successivamente convertita dalla legge n. 26/2019, invocata dal ricorrente in chiave di lex mitior.

  • L. 28 marzo 2019, n. 26

    Legge di conversione del d.l. n. 4/2019; il ricorrente ne ha invocato la modifica dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 per sostenere la riduzione della sanzione applicabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione formulati come violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo per denunciare l'omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'appello erariale.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio del favor rei in materia sanzionatoria.

  • art. 7 CEDU

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in materia sanzionatoria.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla misura della sanzione e sulla sua base legale.

Massime di principio

  • Nella disciplina del visto di conformità infedele, la responsabilità del professionista ha natura anche punitiva e non può essere incardinata presso un ufficio dell'Agenzia diverso da quello individuato dalla norma come competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
  • La competenza prevista dall'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 è funzionale e territoriale insieme, ed è inderogabile: l'iscrizione a ruolo compiuta da un ufficio incompetente è illegittima.
  • Quando l'atto impositivo o sanzionatorio è viziato a monte per incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo, restano assorbite le ulteriori censure relative alla quantificazione della sanzione o a vizi processuali dell'appello.
  • In sede di legittimità, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e l'illegittimità dell'atto derivi direttamente dalla violazione della regola di competenza.
  • La sopravvenienza normativa invocata come lex mitior può diventare irrilevante se l'atto è già invalido per una causa preliminare e assorbente, quale l'incompetenza dell'ufficio procedente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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