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Sentenza

Sentenza del 06/12/2022 n. 35885 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione avverso le sentenze della C.T.R. Campania che avevano annullato gli avvisi di accertamento tributario emessi nei confronti della società MA.DE.R. Srl (accertamento di maggiori ricavi, eliminazione di passività tramite condono, ammortamenti e premi su acquisti) e, per derivazione, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle socie A.A., C.C. e D.D. I motivi di cassazione dell'Ufficio riguardavano, tra l'altro: violazioni processuali (omessa pronuncia, ultrapetizione), errata applicazione e interpretazione di norme tributarie (DPR 600/1973 art. 42; TUIR art. 75; L. n. 289/2002 art. 14; L. n. 350/2003 art. 2 comma 47), contestazioni sul metodo di accertamento (uso di percentuali di ricarico versus accertamento analitico-induttivo), e la rilevanza della contabilità incompleta (mancata indicazione delle giacenze/inventario). Le parti private hanno proposto ricorsi incidentali principalmente sollevando vizi di ammissibilità e forme dell'appello dell'Ufficio in secondo grado.

La decisione

Per il ricorso principale contro MA.DE.R. (n.11528/2013): la Corte di Cassazione ha accolto alcuni motivi dell'Agenzia (secondo, quarto, quinto e sesto) e rigettato altri (primo, terzo e settimo). Ha cassato la sentenza della C.T.R. n.80/46/2012 e ha rinviato la causa alla C.T.R. Campania in diversa composizione per nuovo giudizio; il ricorso incidentale della società è stato integralmente rigettato. Per i ricorsi principali proposti dall'Agenzia contro le socie A.A. (n.11511/2013), C.C. (n.11535/2013) e D.D. (n.11564/2013): la Corte ha integralmente accolto i ricorsi principali dell'Agenzia (ritenendo fondati i motivi di ultrapetizione e la necessità di sospensione/attesa del passaggio in giudicato dell'accertamento societario ex art.295 c.p.c. e D.Lgs. 546/1992), ha cassato le rispettive sentenze della C.T.R. e le ha rinviate alla C.T.R. Campania per nuovo giudizio; tutti i ricorsi incidentali delle socie sono stati rigettati. In sintesi: la Cassazione ha annullato le sentenze di merito impugnate e disposto rinvio per nuovo esame in diversa composizione, accogliendo in larga parte le doglianze dell'Agenzia e rigettando le eccezioni processuali sollevate in via incidentale dalle controparti.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile (art. 112 c.p.c.)

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che la C.T.R. abbia talvolta pronunciato su questioni non dedotte o non oggetto dell'impugnazione dei soci (ultrapetizione), il che giustifica l'annullamento della sentenza di merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 53 e art. 295 c.p.c. richiamato)

    In materia tributaria è previsto che, quando l'accertamento societario costituisce presupposto dell'accertamento nei confronti dei soci, il giudizio dei soci debba tenersi sospeso in attesa del giudicato sull'atto societario; la Corte ha richiamato questa regola per sostenere la nullità/irregolarità del giudizio di secondo grado che non ha tenuto conto di ciò.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 42 e art. 15)

    Art. 42 (motivi dell'accertamento): valutazione della congruità della motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha esaminato i profili di motivazione degli atti. Art. 15/inventario: obbligo di redazione dell'inventario e indicazione delle giacenze; la mancata indicazione rende la contabilità gravemente irregolare e giustifica l'accertamento analitico-induttivo.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), art. 75 (comma 5 citato)

    Contestata l'applicazione normativa in relazione alla deducibilità/ammissibilità di talune rilevazioni contabili (ammortamenti, oneri); la Corte ha ritenuto che alcune verifiche non potessero essere svolte dalla C.T.R. in assenza di specifica impugnazione.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 14) e L. 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 2, comma 47)

    Norme sul condono fiscale e sulla regolarizzazione contabile: la Corte ha esaminato la legittimità della regolarizzazione delle passività eliminate e ha ritenuto che la società avesse operato una contabilizzazione in forma di riserva da condono compatibile con la regolarizzazione entro i termini previsti.

  • Codice civile (artt. 2709 e 2730 c.c.)

    Valore probatorio delle scritture contabili e natura confessoria di determinate scritture: la Corte ha affermato che, in presenza di contabilità incompleta e di schede contabili fornite dall'impresa, l'accertamento analitico-induttivo può essere posto a fondamento della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può decidere su questioni non dedotte o non oggetto di impugnazione dalle parti (divieto di ultrapetizione); decisioni che travalicano il thema decidendum possono essere cassate.
  • Quando l'accertamento societario costituisce il presupposto logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, il giudizio sui soci deve essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato dell'accertamento societario (art.295 c.p.c. e D.Lgs. 546/1992).
  • La mancata redazione o l'incompletezza dell'inventario/giacenze costituisce grave irregolarità contabile: la contabilità può essere dichiarata inattendibile e l'Amministrazione può utilizzare l'accertamento analitico-induttivo basato su elementi alternativi.
  • Le scritture fornite dal contribuente (anche se incomplete) possono avere valore confessorio ai fini dell'accertamento analitico-induttivo; l'Ufficio non è obbligato ad applicare una percentuale di ricarico se ricava l'utile dalla differenza fra ricavi e costi risultanti dalle scritture disponibili.
  • Le eccezioni di forma e le irregolarità dell'atto di appello vanno sollevate tempestivamente nel grado di merito; questioni non dedotte in appello e presentate per la prima volta in cassazione o con ricorso incidentale sono, di regola, inammissibili.
  • La regolarizzazione contabile per effetto di condoni deve rispettare i limiti temporali e le modalità previste dalla legge; la rilevazione come riserva da condono può essere legittima se coerente con la natura patrimoniale della rettifica e con i valori 'a cerniera' tra esercizi.
  • Il controllo sulla motivazione dell'avviso di accertamento (es. art. 42 DPR 600/1973) è essenziale: atti poco motivati o che non esplicitano le ragioni del recupero rischiano di essere annullati, ma la verifica richiede il confronto con il testo integrale dell'avviso.

Testo integrale

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