Cassazione Penale, Sentenza n. 18531/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per omessa applicazione della continuazione tra i reati giudicati nel presente processo e quelli già giudicati con sentenza di patteggiamento del 18/12/2017 (irrevocabile 18/01/2018), sostenendo che si trattava di stupefacente della stessa natura (cocaina), che gli episodi sono ravvicinati nel tempo (alcuni a poche settimane di distanza), posti in essere in modo analogo e da un soggetto consumatore, senza rilevanza della differenza dei cessionari. Inoltre deduce la mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche e l'assenza del fine di lucro, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato e meramente ricapitolativo dei motivi di merito già discussi, non confrontandosi con le motivazioni della sentenza di secondo grado. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sul diniego della continuazione (mancanza dell'identità del disegno criminoso: condotte estemporanee, cessioni a diversi acquirenti, partecipazione in concorso nel processo odierno rispetto ai fatti giudicati da solo) e sulla negativa alle attenuanti generiche (numerosità dei clienti, frequente approvvigionamento in Slovenia, inserimento in un traffico rilevante e presenza di precedente penale specifico). Confermato dunque l'esito del merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato: utilizzata per qualificare la partecipazione collegiale nelle cessioni contestate nel processo odierno
art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti
Norma sanzionatoria sulla detenzione e cessione di stupefacenti; applicata ai singoli capi di imputazione per le cessioni contestate
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione: la Corte ha interpretato che richiede identità del disegno criminoso (una deliberazione unitaria), non la mera propensione del reo alla devianza; perciò la continuità non è stata riconosciuta
art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
Limiti alla motivazione del ricorso in cassazione: il ricorrente doveva motivare nei limiti strettamente necessari per la motivazione del ricorso; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e precluso a rivalutazioni di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede sanzioni pecuniarie e spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al versamento di € 3.000,00 e alle spese
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 cod. pen. richiede l'identità del disegno criminoso (una deliberazione unitaria): la mera vicinanza temporale o la stessa tipologia di reato non sono sufficienti
- La differenza di partecipazione (reati commessi da solo vs in concorso) e la variabilità dei cessionari sono elementi rilevanti per escludere la continuazione
- In sede di Cassazione non è possibile una rivalutazione globale del fatto: i motivi che chiedono diversa valutazione della prova o della persuasività del giudice di merito sono inammissibili salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito valuta la gravità complessiva, la frequenza delle condotte, l'inserimento in traffici rilevanti e i precedenti specifici; tali valutazioni sono, salvo vizio manifesto, insindacabili in Cassazione
- Il contrasto tra patteggiamento precedente e fatti successivi richiede una motivazione puntuale se si vuole sostenere la continuazione: bisogna dimostrare un progetto criminoso unitario e non solo una somiglianza materiale delle condotte
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