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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45703/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento di rifiuto di sostituire la misura della custodia cautelare con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari, segnalando come elementi attenuanti il tempo trascorso dai fatti ("tempo silente"), la precedente applicazione e il rispetto della misura degli arresti domiciliari in altro procedimento, il puntuale rispetto degli obblighi e lo stato detentivo degli altri coindagati (con concessione degli arresti domiciliari ad alcuni di essi), sostenendo la incongruenza di trattamenti diversi rispetto ai coindagati Guarino e Chiafele.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha richiamato il principio per cui un "fatto nuovo" utile alla revoca o alla sostituzione della misura deve avere "sicura valenza sintomatica" sul mutamento del quadro indiziario o delle esigenze cautelari riferite al singolo indagato. Ha affermato l'irrilevanza, di per sé, del mero decorso del tempo dall'applicazione della misura, dell'osservanza delle prescrizioni e delle decisioni favorevoli a coindagati, che possono rilevare solo in ordine alla rivalutazione del quadro indiziario ma non per l'attualità delle esigenze cautelari del singolo. Ha precisato che il "tempo silente" ha valenza neutra e può essere considerato solo come co-fattore insieme ad altri elementi specifici. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto non sussistente un "fatto nuovo" idoneo a giustificare la sostituzione della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il fascicolo è stato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La valutazione delle esigenze cautelari (in particolare del pericolo di reiterazione) deve essere effettuata con riferimento al singolo indagato, tenendo conto del contributo personale alla commissione del reato e di profili personali; posizioni diverse tra coindagati possono giustificare misure difformi.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Nel contesto delle misure cautelari per specifiche fattispecie (cui si riferisce la giurisprudenza citata), il cosiddetto "tempo silente" rileva al momento dell'applicazione della misura ma non vale automaticamente come fatto nuovo ai fini della revoca o sostituzione; può però essere considerato insieme ad altri elementi specifici.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Le valutazioni richieste per la revoca o sostituzione della misura (art. 299) non comprendono automaticamente il "tempo silente" come elemento autonomo: occorrono fatti nuovi di sicura rilevanza sintomatica per modificare il giudizio sulle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte manda il provvedimento alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo dall'occorrenza del fatto o dall'applicazione della misura non è sufficiente, di per sé, a giustificare la revoca o la sostituzione della custodia cautelare.
  • L'osservanza puntuale delle prescrizioni della misura cautelare non costituisce automatica prova di attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Le decisioni favorevoli adottate nei confronti di coindagati possono essere prese in considerazione solo ai fini della rivalutazione del quadro indiziario e non automaticamente per ritenere venute meno le esigenze cautelari del singolo; la posizione di ciascun indagato va valutata in modo autonomo.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura è necessario allegare e dimostrare "fatti nuovi" che abbiano sicura valenza sintomatica rispetto al mutamento delle esigenze cautelari o del quadro indiziario.
  • Il "tempo silente" può avere valore solo se inserito in un ragionamento motivato con altri elementi specifici che ne dimostrino l'incidenza sul rischio di reiterazione o sulla proporzionalità della misura.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna alle spese e misura sanzionatoria (es. ammenda).

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