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Sentenza

Sentenza n. 1233/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Questura di Lecce – Ufficio Immigrazione con pec del 09/06/2026 contenente il rifiuto all’acquisizione dell’istanza di protezione temporanea del 20/05/2026 presentata ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022 e dell'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 28 marzo 2022- nonchè il rifiuto al rilascio del permesso stesso e ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale

Giustizia amministrativa202600739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rifiuto della Questura di Lecce di acquisire l'istanza di protezione temporanea e di rilasciare il relativo permesso di soggiorno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, cittadina moldava trasferitasi in Ucraina, dove sono nati i suoi due figli cittadini ucraini e dove risiede la sua famiglia, aveva presentato il 20 maggio 2026 domanda di protezione temporanea. La Questura, con comunicazione PEC del 9 giugno 2026, aveva rifiutato di acquisire l'istanza e di rilasciare il permesso. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione; violazione dell'art. 10-bis della stessa legge; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, par. 2, della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e dell'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 28 marzo 2022, nonché travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. In via cautelare monocratica era stata disposta la sospensione interinale del provvedimento e ordinata l'adozione di misure di accoglienza. La Questura ha poi comunicato di avere fissato un appuntamento per acquisire la domanda e verificare la stabile e regolare residenza in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e l'impossibilità di rientrare in sicurezza nel Paese d'origine. Nel corso del giudizio è stato rilasciato il permesso richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché nelle more è stato rilasciato il permesso di soggiorno per protezione temporanea e la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta. Non ha pronunciato una decisione di merito sulle singole censure. Ha compensato integralmente le spese, tenuto conto del ravvedimento dell'Amministrazione e dell'impossibilità di porre a carico dell'Amministrazione statale, mediante rivalsa, le somme liquidate per il patrocinio a spese dello Stato. Ha liquidato al difensore della ricorrente, ammessa al beneficio, € 1.500,00 oltre accessori di legge, a carico dell'Erario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    a seguito della sopravvenienza indicata in premessa (costituita dall’avvenuto rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di soggiorno per protezione temporanea richiesto dalla ricorrente) al Tribunale non resta dichiarare, come invocato dalla ricorrente - essendo stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio la pretesa sostanziale azionata dalla stessa - ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., l’improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.

    Il rilascio, durante il giudizio, del permesso richiesto, che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Il Tribunale, dispone, ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., la liquidazione in favore del difensore della ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - con decreto n.-OMISSIS-, pubblicato in data 10.08.2026, dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. – (e confermato con la presente pronuncia) del compenso complessivo di € 1.500,00, oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.

    In favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il giudice liquida il compenso, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti di legge (fra cui il ravvedimento dell’Amministrazione resistente e l’impossibilità di ordinare, ex art. 133 T.U. n. 115/2002 e ss.mm., la rivalsa a carico di quest’ultima - in quanto Amministrazione Statale - delle somme liquidate a titolo di compenso, che vengono poste a carico dell’Erario in considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

    Nel caso deciso, non è stata disposta la rivalsa nei confronti dell'Amministrazione statale per le somme liquidate a titolo di compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; tali somme sono state poste a carico dell'Erario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata mediante il rilascio del titolo richiesto, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice liquida il compenso del difensore ponendolo a carico dell'Erario; la decisione ha inoltre ritenuto non praticabile la rivalsa per tali somme nei confronti dell'Amministrazione statale.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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