Sentenza n. 8543/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. II civile, n. 13670/2024, in R.G. 43734/2022, pubblicata il 5.9.2024, portante la condanna di Roma Capitale a risarcimento del danno per equivalente, oltre interessi spese di giudizio, in favore della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione, da parte di Roma Capitale, della sentenza civile di condanna al risarcimento del danno, nonostante la precedente sentenza di ottemperanza
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva condannato Roma Capitale al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e spese. Con una precedente sentenza di ottemperanza, il TAR aveva ordinato a Roma Capitale di eseguire il giudicato entro novanta giorni, nominando, per l’eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta. Decorso il termine assegnato, la ricorrente aveva chiesto l’insediamento del Commissario. Nel corso del giudizio, Roma Capitale aveva adottato una deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio e successivamente emesso i mandati di pagamento; la società aveva quindi dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta. La questione residua riguardava il compenso richiesto dal Commissario delegato, che pretendeva Euro 7.686,35 sulla base dei valori medi dell’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002. Roma Capitale contestava tale pretesa, sostenendo che l’esecuzione era stata compiuta mediante atti adottati dall’amministrazione nell’esercizio delle proprie competenze ordinarie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio e i successivi mandati di pagamento avevano dato integrale esecuzione al giudicato e soddisfatto la pretesa della ricorrente. Quanto al compenso del Commissario ad acta, il Collegio ha applicato il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, secondo cui il potere dell’amministrazione e quello del commissario sono concorrenti sino a quando uno dei due non provveda concretamente; la nomina e l’insediamento del commissario non privano l’amministrazione delle proprie competenze ordinarie e non rendono nulli o inefficaci gli atti da essa adottati. Poiché Roma Capitale aveva eseguito il giudicato mediante atti rientranti nelle proprie competenze istituzionali, non spettava al Commissario il compenso integrale richiesto, giustificato dall’adozione di atti amministrativi sotto la sua diretta responsabilità. Tuttavia, il TAR ha riconosciuto che il Commissario aveva svolto una funzione di cooperazione nell’esecuzione del giudicato e gli ha liquidato un compenso omnicomprensivo di Euro 1.500,00, già posto a carico di Roma Capitale dalla precedente sentenza di ottemperanza. Nulla è stato disposto sulle spese della fase successiva, non essendo state formulate domande né svolta attività difensiva specifica al riguardo.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 114, comma 6, c.p.a.
È richiamato quale rimedio attraverso il quale il giudice dell’ottemperanza può rilevare gli effetti della concorrenza tra l’attività dell’amministrazione e quella del commissario ad acta.
art. 2 D.M. 30 maggio 2002
Prevede i valori utilizzabili per la liquidazione del compenso dell’ausiliario; nel caso concreto non giustifica il compenso integrale richiesto, poiché il Commissario non ha adottato gli atti amministrativi esecutivi sotto la propria diretta responsabilità.
art. 120, comma 3, Cost.
È richiamato quale espressione del principio di leale collaborazione, applicato ai rapporti tra strutture amministrative nell’attività di cooperazione all’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nell’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono concorrenti: ciascuno può dare attuazione al giudicato finché l’altro non abbia concretamente provveduto.
- La nomina e l’insediamento del commissario ad acta non privano automaticamente l’amministrazione delle competenze che la legge le attribuisce ordinariamente; gli atti adottati dall’amministrazione restano riferibili all’esercizio di tali competenze e non sono, per ciò solo, nulli o inefficaci.
- Quando amministrazione e commissario esercitano in concreto i rispettivi poteri esecutivi, l’atto adottato per primo rende inefficace l’attività successiva incompatibile dell’altro soggetto, secondo il criterio della priorità dell’esecuzione concreta.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere correlato all’attività effettivamente svolta sotto la sua diretta responsabilità; non spetta nella misura piena richiesta quando l’esecuzione sostanziale del giudicato sia stata compiuta dall’amministrazione nell’esercizio delle proprie competenze, ferma la possibilità di remunerare l’attività di cooperazione prestata dal commissario.
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