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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1645

Regolamento delegato (UE) 2018/1645 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un set armonizzato di informazioni che gli amministratori di benchmark stabiliti in paesi terzi devono presentare per ottenere il riconoscimento nell’Unione. L’obiettivo è consentire alle autorità competenti di valutare in modo uniforme la struttura del richiedente, la sua governance, i controlli interni, l’eventuale outsourcing e la natura degli indici di riferimento offerti o destinati all’uso nell’UE. Il testo dettaglia anche il formato della domanda e le prove da allegare per dimostrare la conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011 e, ove pertinente, ai principi IOSCO.

Norme tecniche di regolamentazione sulla forma, il contenuto e le modalità della domanda di riconoscimento degli amministratori di benchmark di paesi terzi e sulla relativa notifica all’ESMA.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento ubicati in un paese terzo che presentano domanda di riconoscimento ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 presso l’autorità competente dello Stato membro di riferimento. Riguarda le informazioni da fornire nella domanda, il formato e la lingua della presentazione, nonché i documenti e i dati relativi al fornitore, al rappresentante legale nell’UE, alla governance, ai conflitti di interesse, al controllo interno, all’outsourcing, alla conformità ai principi IOSCO e alla descrizione degli indici di riferimento utilizzabili nell’Unione. Si applica dal 25 gennaio 2019, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Regolamento delegato (UE) 2018/1645: domanda di riconoscimento degli amministratori di benchmark di paesi terzi

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/1011 sui benchmark finanziari, fissando le norme tecniche di regolamentazione sulla forma e sul contenuto della domanda di riconoscimento da parte di amministratori ubicati in paesi terzi. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare alle autorità competenti dell’Unione informazioni uniformi e coerenti, così da poter verificare sia la corretta identificazione dello Stato membro di riferimento sia l’idoneità del richiedente e dei benchmark da esso forniti.

Ambito soggettivo e finalità della disciplina

La disciplina si rivolge agli amministratori di indici di riferimento stabiliti in paesi terzi che intendano ottenere il riconoscimento nell’Unione ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011. La domanda deve consentire all’autorità competente dello Stato membro di riferimento di valutare la struttura del richiedente, il suo rappresentante legale nell’Unione, l’assetto di governance, i conflitti di interesse, i controlli interni e la conformità ai requisiti applicabili, nonché la natura dei benchmark e il loro possibile utilizzo nell’Unione.

Forma, lingua e modalità di presentazione

L’articolo 2 stabilisce che la domanda sia presentata nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro di riferimento, salvo diversa indicazione nell’allegato. I documenti di cui al punto 8 dell’allegato possono essere prodotti in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro di riferimento. La domanda può essere trasmessa per via elettronica o, se l’autorità competente lo accetta, in forma cartacea. In caso di invio elettronico, il sistema deve preservare completezza, integrità e riservatezza delle informazioni. Ogni documento deve indicare chiaramente la disposizione del regolamento cui si riferisce.

Informazioni generali sul richiedente

La sezione A dell’allegato richiede una serie ampia di dati identificativi e organizzativi. Il richiedente deve indicare nome completo, LEI, indirizzo della sede, status giuridico, eventuale sito web e, se soggetto a vigilanza nel paese terzo, informazioni sull’autorizzazione, sulle attività autorizzate, sull’autorità competente e sul relativo registro. Deve inoltre descrivere le operazioni svolte nell’Unione e nei paesi terzi, rilevanti per l’attività di benchmark, e la struttura del gruppo di appartenenza, con organigramma e identificazione delle imprese madri e delle filiazioni.

Rappresentante legale nello Stato membro di riferimento

La domanda deve documentare la scelta dello Stato membro di riferimento secondo i criteri dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011. Quanto al rappresentante legale stabilito in tale Stato, occorre fornire dati anagrafici e di contatto completi, lo status giuridico o titolo, i documenti costitutivi se persona giuridica, l’eventuale assoggettamento a vigilanza, nonché la conferma scritta dei poteri di agire per conto del richiedente ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3. Va altresì descritto il ruolo di sorveglianza del rappresentante legale rispetto ai benchmark utilizzabili nell’Unione.

Governance, risorse umane e onorabilità

L’allegato richiede di descrivere la struttura organizzativa interna: consiglio di amministrazione, comitati di alta dirigenza, funzione di sorveglianza e ogni altro organo con funzioni gestionali rilevanti. Devono essere illustrate le competenze, conoscenze ed esperienza del personale direttamente coinvolto nella fornitura del benchmark, nonché il numero di dipendenti coinvolti. È richiesta anche un’autocertificazione di onorabilità, con indicazione di eventuali procedimenti disciplinari, dinieghi o revoche di autorizzazioni o registrazioni da parte di autorità finanziarie.

Conflitti di interesse

Il richiedente deve illustrare politiche e procedure per individuare, registrare, gestire, attenuare, prevenire e risolvere i conflitti di interesse attuali o potenziali. Devono essere considerate anche circostanze specifiche che possono aumentare il rischio di conflitto, tra cui l’uso del giudizio discrezionale di esperti, l’appartenenza a un gruppo che include un utente del benchmark e la partecipazione del richiedente al mercato o alla realtà economica misurata dall’indice. Vanno inoltre elencati i conflitti rilevanti individuati e le misure di attenuazione adottate, nonché la struttura della politica di remunerazione delle persone coinvolte nella fornitura degli indici.

Controlli interni, sorveglianza e responsabilità

La domanda deve contenere le politiche e procedure di monitoraggio delle attività di fornitura dell’indice o della famiglia di indici, con riferimento ai sistemi informatici, alla gestione dei rischi e alla mappatura dei rischi che possono incidere su accuratezza, integrità, rappresentatività o continuità dell’attività. Devono essere descritti la funzione di sorveglianza, il sistema di controlli e il quadro di responsabilità, inclusi i procedimenti per nomina, sostituzione o revoca dei responsabili. Devono anche essere indicati i piani di emergenza per la determinazione e pubblicazione temporanea dell’indice e le procedure di segnalazione interna di violazioni del regolamento (UE) 2016/1011.

Esternalizzazione e conformità ai principi IOSCO

Se una o più attività del processo di fornitura sono esternalizzate, la domanda deve includere gli accordi di outsourcing, compresi i livelli di servizio, i dettagli delle funzioni esternalizzate e le politiche di sorveglianza delle attività esternalizzate, salvo che tali elementi risultino già nei contratti. Quando disponibili, vanno allegati una valutazione indipendente sulla conformità ai principi IOSCO o, per i soggetti vigilati, un certificato dell’autorità del paese terzo competente.

Informazioni sugli indici di riferimento e sui regimi speciali

La sezione B impone di elencare tutti i benchmark già utilizzati nell’Unione e quelli destinati all’uso futuro, con i relativi ISIN se disponibili. Per ciascuno devono essere fornite descrizioni del mercato o della realtà economica sottostante, delle fonti informative e dei contributori. La domanda deve inoltre dimostrare, se pertinente, che i benchmark sono basati su dati regolamentati, benchmark per le merci o benchmark per i tassi di interesse, in modo da accedere ai regimi speciali del regolamento (UE) 2016/1011. Per i benchmark significativi o non significativi occorre fornire elementi sul grado di utilizzo nell’Unione, sulle ragioni dell’eventuale applicazione delle esenzioni previste dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/1011, sulle rettifiche alla determinazione o pubblicazione e sulle procedure in caso di modifica o cessazione ai sensi dell’articolo 28.

Dati e metodologia

Per ciascun benchmark o famiglia di benchmark, il richiedente deve descrivere le politiche e procedure sui dati: tipo di dati utilizzati, priorità, discrezionalità o giudizio esperto, adeguatezza e verificabilità dei dati, criteri di selezione dei contributori e processo di validazione. Deve inoltre illustrare la metodologia, evidenziandone gli elementi chiave conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011, e indicare le procedure di validazione, riesame e consultazione sulle modifiche rilevanti della metodologia.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. Trattandosi di un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Informazioni da includere nella domanda di riconoscimento

L’amministratore di un paese terzo deve fornire, nella domanda ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011, tutte le informazioni elencate nell’allegato. Se omette una delle informazioni richieste, deve spiegare i motivi dell’omissione (articolo 1).

Forma, lingua e modalità di presentazione

La domanda va presentata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di riferimento, salvo diversa indicazione nell’allegato. I documenti di cui al punto 8 dell’allegato sono ammessi anche in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. La presentazione avviene per via elettronica o, se accettata dall’autorità competente, in forma cartacea; i mezzi elettronici devono garantire completezza, integrità e riservatezza delle informazioni (articolo 2).

Politiche e procedure: contenuti minimi

Le politiche e procedure per conformarsi al regolamento (UE) 2016/1011 devono indicare almeno: le persone responsabili dell’approvazione e del mantenimento; le modalità di monitoraggio della conformità e i relativi responsabili; le misure in caso di violazione. Se il richiedente fa parte di un gruppo, può descrivere le politiche e procedure del gruppo, purché riferite alla fornitura di benchmark (articolo 3).

Dati identificativi del richiedente e del rappresentante legale

L’allegato richiede dati generali sul richiedente: nome completo, LEI, indirizzo, status giuridico, sito web, informazioni sull’eventuale vigilanza nel paese terzo, attività autorizzate, autorità competente, operazioni nei vari Paesi, struttura del gruppo e autocertificazione di onorabilità con eventuali dettagli su procedimenti disciplinari, dinieghi o revoche di autorizzazioni. Occorre inoltre documentare la scelta dello Stato membro di riferimento e fornire dati completi sul rappresentante legale stabilito in tale Stato, inclusa la conferma scritta del potere di agire per conto del richiedente (sezione A, punti 1 e 2 dell’allegato).

Governance, conflitti di interesse e controllo interno

Il richiedente deve descrivere la propria struttura organizzativa e di governance, le competenze del personale coinvolto, il numero dei dipendenti impiegati nella fornitura del benchmark e le politiche sui conflitti di interesse, inclusa l’identificazione, gestione e attenuazione dei conflitti, la politica di remunerazione e gli eventuali conflitti specifici per l’indice o la famiglia di indici. Deve inoltre illustrare il sistema di controllo interno, la sorveglianza, la gestione dei rischi, i piani di emergenza per la determinazione e pubblicazione temporanea dell’indice e le procedure di segnalazione interna delle violazioni (allegato, punti 3, 4 e 5).

Esternalizzazione e conformità ai principi IOSCO

Se alcune attività del processo di fornitura sono esternalizzate, la domanda deve contenere gli accordi di outsourcing, i dettagli delle funzioni esternalizzate e le politiche di sorveglianza delle attività esternalizzate, salvo che tali elementi risultino già dai contratti. Se disponibili, va allegata la valutazione di un revisore esterno indipendente sulla conformità ai principi IOSCO o, per i soggetti vigilati, il certificato dell’autorità del paese terzo attestante tale conformità (allegato, punti 6 e 7).

Informazioni sugli indici di riferimento e sulle famiglie di indici

Va fornito l’elenco degli indici già utilizzati nell’Unione, con eventuali ISIN, e di quelli destinati a essere commercializzati per l’uso nell’Unione, insieme alle descrizioni del mercato o della realtà economica sottostante e dei contributori. Il richiedente deve anche produrre la documentazione che dimostri, ove applicabile, che gli indici rientrano nelle categorie di benchmark basati su dati regolamentati, benchmark per le merci o benchmark per i tassi di interesse, e che possono beneficiare dei rispettivi regimi speciali previsti dal regolamento (UE) 2016/1011. Devono inoltre essere fornite prove sul grado di utilizzo nell’UE per la qualificazione come benchmark significativi o non significativi, sulle ragioni dell’eventuale applicazione delle esenzioni per benchmark significativi o non significativi, sulle rettifiche della determinazione o pubblicazione e sulle procedure in caso di modifica o cessazione dell’indice (allegato, punto 9).

Dati e metodologia

Per ciascun benchmark o famiglia di benchmark, la domanda deve contenere le politiche e procedure sui dati impiegati, la loro priorità, la discrezionalità o il giudizio esperto, i criteri di sufficienza e verificabilità, la selezione dei contributori e la validazione dei dati. Deve inoltre descrivere la metodologia, evidenziandone gli elementi chiave ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011, e le procedure di validazione, riesame e consultazione su modifiche rilevanti della metodologia (allegato, punto 10).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019 (articolo 4).

Come è indicizzato

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