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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19470/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla cartella esattoriale emessa dalla cassa di previdenza dei geometri per il pagamento dei contributi minimi relativi all’anno 2013, conseguenti all’iscrizione d’ufficio del professionista. Il ricorrente ha opposto la cartella sostenendo, in sintesi, che non fossero integrati i presupposti per l’iscrizione obbligatoria alla cassa perché egli era sì iscritto all’albo dei geometri, ma svolgeva in concreto altra attività, risultava iscritto alla gestione INPS come artigiano muratore e non esercitava la libera professione con continuità ed esclusività. Ha inoltre dedotto che l’autonomia regolamentare della cassa non potesse derogare ai criteri legali di iscrizione, che dovesse essergli consentita prova del mancato esercizio dell’attività professionale, e che fosse stata erroneamente ritenuta irrilevante l’assenza di autocertificazione o di prova contraria. Con il sesto motivo ha censurato l’omesso esame del fatto decisivo relativo all’attività concretamente svolta, che in primo grado era stata ritenuta non riconducibile all’esercizio professionale o alla gestione/amministrazione della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i sei motivi, esaminati congiuntamente per connessione, richiamando un orientamento già consolidato in tema di cassa dei geometri: ai fini dell’iscrizione obbligatoria e della contribuzione minima è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale; è irrilevante che l’esercizio della professione sia occasionale o non produca reddito; la mera iscrizione ad altra gestione INPS non esclude di per sé gli obblighi verso la previdenza di categoria. Ha inoltre affermato che l’obbligo di iscrizione previsto dallo statuto della cassa legittimamente comporta l’applicazione delle regole regolamentari che disciplinano le condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale, e che l’omesso adempimento degli oneri dichiarativi posti a carico dell’iscritto non integra violazione dell’art. 2697 c.c., trattandosi di applicazione della disciplina statutaria e regolamentare. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei primi cinque motivi.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che il rilievo attribuito al mancato assolvimento degli oneri dichiarativi della disciplina della cassa violi la regola sull’onere della prova, perché si tratta di applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la presunzione di attività professionale, ma la Corte ha ritenuto che la presunzione discenda legittimamente dallo statuto della cassa e dalle relative regole di deroga.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha valorizzato la disciplina statutaria/regolamentare che collega l’iscrizione all’albo alla presunzione di esercizio professionale.

  • art. 18 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non accolto.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la base legale dell’obbligo contributivo, senza accoglimento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla prova contraria, ma la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale contro l’atto della cassa, senza esito favorevole.

  • art. 4 preleggi

    Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti dell’autonomia regolamentare, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 22 legge n. 773 del 1980

    Richiamato dal ricorrente tra le norme che regolerebbero iscrizione e poteri impositivi della cassa, senza accoglimento.

  • D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1, comma 3

    Richiamato dal ricorrente per negare che la cassa potesse modificare i criteri di iscrizione; la Corte ha invece ritenuto legittima la disciplina statutaria/regolamentare applicata.

  • D.lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    Richiamato dal ricorrente in rapporto agli obblighi previdenziali di categoria, ma la censura è stata respinta.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina degli obblighi contributivi, senza accoglimento.

  • art. 5 dello Statuto CIPAG

    La Corte lo considera fonte legittima dell’obbligo di iscrizione per il geometra iscritto all’albo che svolga attività congrua alla professione.

  • D.M. 27 febbraio 2003

    È il decreto di approvazione dello statuto CIPAG richiamato nel motivo e nella decisione.

  • Regolamento n. 123 del 2009

    La Corte richiama la disciplina regolamentare che consente, in presenza di specifiche condizioni, di escludere l’obbligo contributivo o l’iscrizione in deroga alla presunzione di attività professionale.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Indicata come base del procedimento camerale deciso dalla Corte di cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato nel dispositivo per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per gli iscritti alla cassa previdenziale dei geometri, l’iscrizione all’albo professionale è di regola sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla cassa e di pagamento della contribuzione minima, senza che rilevino l’occasionalità dell’attività o la mancata produzione di reddito professionale.
  • La mera iscrizione dell’interessato ad altra gestione previdenziale obbligatoria, quale quella degli artigiani INPS, non è di per sé ostativa agli obblighi verso la previdenza di categoria.
  • La disciplina statutaria e regolamentare della cassa può prevedere presunzioni di esercizio professionale e condizioni formali per la loro superamento; l’inosservanza degli oneri dichiarativi posti a carico dell’iscritto legittima l’applicazione dell’obbligo contributivo.
  • L’applicazione di tali oneri dichiarativi e delle presunzioni regolamentari non viola la regola generale sull’onere della prova, quando la pretesa contributiva discende direttamente dalla normativa statutaria/regolamentare vigente.
  • In presenza di una disciplina di categoria che subordina l’esenzione o la deroga dall’obbligo contributivo a specifiche attestazioni, il mancato assolvimento di tali adempimenti può essere valorizzato dall’ente previdenziale senza che ciò integri lesione del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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