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Sentenza

Sentenza del 26/10/2023 n. 29774 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva imputato per trasparenza utili extracontabili della società ai soci; inizialmente il maggior reddito era ripartito tra tre soci, poi l'Ufficio emetteva avvisi nei confronti dei soli A.A. e B.B., ritenendo che il terzo socio fosse stato estromesso. La controversia verteva sulla data di efficacia della delibera di esclusione del terzo socio (se immediata alla data della delibera o efficacemente dipendente dal decorso del termine di 30 giorni dalla comunicazione previsto dall'art. 2287 c.c.) e, quindi, su chi dovesse essere considerato socio alla data di chiusura dell'esercizio (31/12/2006) ai fini dell'imputazione fiscale degli utili.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi, ha cassato le sentenze della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Corte territoriale di secondo grado del Piemonte per riesame, affermando il principio che la delibera di esclusione del socio produce effetti, nei rapporti tra le parti, solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. Ne consegue che, ai fini dell'imputazione per trasparenza degli utili (anche extracontabili), occorre considerare la compagine sociale alla data di approvazione del rendiconto/alla chiusura dell'esercizio, tenendo conto del decorso del termine di 30 giorni; la C.tr. aveva errato nel ritenere l'efficacia immediata della delibera. La Corte ha disposto la regolazione delle spese in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 5 t.u.i.r.

    I redditi delle società di persone sono imputati ai soci, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota; per individuare i soggetti cui imputare gli utili occorre ricostruire la compagine sociale al momento di approvazione del rendiconto; anche gli utili extracontabili si imputano secondo questo criterio.

  • art. 2287 c.c.

    La delibera di esclusione del socio ha effetto soltanto decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione al socio escluso; il termine di 30 giorni rileva sia per la produzione dell'effetto costitutivo dell'esclusione sia per il decorso del termine per proporre opposizione; una delibera che disponga l'efficacia immediata non può derogare a questa tutela.

  • art. 1362 c.c.

    Gli istanti avevano invocato regole di interpretazione contrattuale (tra cui l'art. 1362 c.c.); la Corte ha ritenuto tali profili assorbiti perché la norma speciale dell'art.2287 c.c. prevale e impedisce che la volontà assembleare produca efficacia immediata rispetto al termine di 30 giorni.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamata dai ricorrenti in tema di interpretazione della delibera; la Corte ha ritenuto irrilevante la diversa interpretazione letterale della delibera poiché l'art. 2287 c.c. stabilisce la decorrenza dell'efficacia.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato in relazione ai criteri di interpretazione e conservazione del contratto; la Corte ha ritenuto comunque che la volontà dei soci non possa derogare alla disciplina speciale dettata dall'art. 2287 c.c.

  • art. 1334 c.c.

    Citando la regola generale dell'efficacia degli atti negoziali, la Corte ha osservato che, anche se la delibera fosse qualificata come negozio, la disciplina speciale dell'art. 2287 c.c. prevale e procrastina l'efficacia rispetto alla comunicazione al socio.

Massime di principio

  • Per le società di persone gli utili (anche extracontabili) si imputano ai soci presenti nella compagine sociale alla data di approvazione del rendiconto o alla chiusura dell'esercizio rilevante fiscalmente; non si procede a ripartizioni in funzione della durata della partecipazione nel corso dell'esercizio.
  • La delibera assembleare di esclusione di un socio produce effetti, nei rapporti interni, solo dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla sua comunicazione al socio escluso (art. 2287 c.c.); il termine di 30 giorni vale sia per l'efficacia dell'esclusione sia per il termine per proporre opposizione.
  • Una clausola assembleare che dichiari l'efficacia immediata dell'esclusione non può derogare alla tutela prevista dall'art. 2287 c.c.; l'amministrazione finanziaria e i giudici devono verificare la data di efficacia dell'esclusione rispetto alla chiusura dell'esercizio per determinare i soggetti cui imputare gli utili.
  • In contenziosi tributari su imputazione per trasparenza, occorre sempre ricostruire la compagine sociale alla data rilevante (chiusura esercizio/approvazione rendiconto) tenendo conto dei termini civilistici di efficacia delle delibere societarie.
  • Le questioni di interpretazione della deliberazione assembleare (criteri contrattuali) non prevalgono sulla norma speciale che regola l'efficacia dell'esclusione (art. 2287 c.c.); quindi va applicata la tutela legislativa del socio escluso.

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