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Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Genova, senza numero, adottato in data 6.5.2025 portante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato in capo al ricorrente; - nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o conseguenziale, anche non conosciuto; - per la condanna delle Amministrazioni competenti a “provvedere al rinnovo/conversione del precedente titolo di soggiorno in permesso per attesa occupazione o in permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.

Giustizia amministrativa202500675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e all'ingresso in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 6 maggio 2025, con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento e domandando altresì la condanna dell'Amministrazione a rinnovare o convertire il precedente titolo di soggiorno in un permesso per attesa occupazione oppure in un permesso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio la Prefettura ha ritirato il provvedimento impugnato. Il ricorrente, pur prendendo atto del ritiro, ha insistito per l'accoglimento della domanda relativa al rilascio del titolo di soggiorno, lamentando il mancato conseguimento del permesso per lavoro o per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all'azione di annullamento, poiché il ritiro del provvedimento di revoca del nulla osta ha fatto conseguire al ricorrente il bene della vita perseguito con l'impugnazione. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere l'ordine di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione. Tale domanda costituisce un'azione di condanna pubblicistica o di adempimento ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a.; essa è ammissibile solo come completamento della tutela costitutiva o di accertamento relativa all'illegittimità di un diniego o dell'inerzia, quando la fondatezza della pretesa discenda da attività integralmente vincolata e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori. Nel caso concreto non sussiste un diritto soggettivo al rilascio del titolo né un potere vincolato dell'Amministrazione: la posizione è di interesse legittimo pretensivo e il rilascio richiede l'esercizio di discrezionalità amministrativa e un'istruttoria non ancora completata. Il TAR ha comunque precisato che le Amministrazioni devono concludere nei termini il procedimento di rilascio con un provvedimento espresso. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e per l'inammissibilità dell'azione di condanna.

Norme richiamate

  • artt. 30 e 34 c.p.a.

    La domanda in questione è qualificabile in termini di condanna pubblicistica (azione di adempimento) ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a.

    L'azione di adempimento è soggetta a limiti rigorosi e mira all'adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    quando, in ogni caso, non si richiedono adempimenti istruttori

    Il giudice amministrativo non può ordinare direttamente all'Amministrazione l'adozione del provvedimento richiesto quando siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    quando, in ogni caso, non si richiedono adempimenti istruttori

    L'azione di condanna pubblicistica presuppone che la fondatezza della pretesa sia verificabile senza ulteriori attività istruttorie e nel rispetto dei limiti del sindacato giudiziale sull'esercizio del potere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, a seguito del ritiro dell'atto impugnato, il ricorrente consegua integralmente il bene della vita perseguito con l'azione di annullamento.
  • L'azione di condanna pubblicistica o di adempimento è ammissibile, nelle controversie su interessi pretensivi, solo come completamento della tutela costitutiva o di accertamento relativa all'illegittimità di un diniego o dell'inerzia, quando la pretesa sia fondata su un'attività integralmente vincolata e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
  • Il giudice amministrativo non può ordinare direttamente il rilascio di un titolo amministrativo quando la posizione azionata è un interesse legittimo pretensivo, il potere dell'Amministrazione non è vincolato e l'istruttoria procedimentale non è stata completata.
  • L'inammissibilità dell'azione di adempimento non esclude l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento entro i termini previsti mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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