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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21933/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui il Tribunale di Bolzano, poi la Corte d'appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, avevano ritenuto esistente una fattispecie di interposizione illecita di manodopera. In base agli accertamenti di merito, il lavoratore aveva svolto attività di addetto alle pulizie dal 14 giugno 2012 e, nonostante l'assetto formale di appalto con imprese terze, il potere organizzativo e direttivo sulla prestazione sarebbe stato esercitato in concreto dalla società committente; le appaltatrici avrebbero avuto una presenza meramente formale, prive di reale rischio d'impresa e remunerate in base alle ore effettive di lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione con più censure: omessa/carente motivazione sulla legittimazione passiva; violazione degli artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003; erronea valutazione delle risultanze istruttorie e documentali; vizio motivazionale su verbali di conciliazione, sentenze di altri procedimenti e altri elementi istruttori; erronea liquidazione delle spese; erronea applicazione dell'art. 1, comma 17, l. 228/2012 e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: quelli di motivazione perché proposti in presenza di "doppia conforme" senza indicare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, e comunque perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata ai giudici di merito; il motivo sulla legittimazione passiva perché non configurava una censura autonoma, essendo la legittimazione conseguenza della domanda proposta e della ricostruzione del rapporto in capo alla società; il motivo sulla violazione dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 perché, sotto veste di errore di diritto, mirava in realtà a riesaminare i fatti, senza confrontarsi specificamente con le affermazioni della sentenza impugnata. La Corte ha anche ribadito che, per la liceità dell'appalto, occorrono sia l'autonoma organizzazione e il rischio d'impresa dell'appaltatore, sia l'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori; la mancanza di uno solo dei requisiti rende l'appalto illecito. Conseguentemente è stata confermata la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    La norma sull'appalto, letta con l'art. 29 d.lgs. 276/2003, richiede ai fini della liceità dell'appalto di opere o servizi l'esistenza di un'organizzazione autonoma dell'appaltatore con assunzione del rischio d'impresa e, insieme, l'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati.

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    Conferma che l'appalto lecito presuppone la reale autonomia organizzativa dell'appaltatore e la direzione del personale da parte di quest'ultimo; la mancanza anche di uno solo dei due elementi integra una situazione vietata.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; resta deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla legge processuale.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La denuncia di violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e il contrasto con la norma o con la giurisprudenza, non essendo sufficiente un richiamo generico delle disposizioni asseritamente violate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al raddoppio del contributo unificato, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con motivazione riservata ai sensi della norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio motivazionale è inammissibile quando la decisione impugnata è sorretta da "doppia conforme" e il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due pronunce di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la scelta delle prove attendibili, la loro interpretazione e il bilanciamento tra fonti probatorie appartengono al giudice di merito.
  • La denuncia di violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; non sono sufficienti formulazioni generiche o la mera riproposizione delle difese di appello.
  • Ai fini della liceità dell'appalto di opere o servizi occorre la compresenza di due elementi: autonoma organizzazione dell'appaltatore con assunzione del rischio d'impresa ed effettivo esercizio del potere direttivo sui lavoratori; la mancanza anche di uno solo di essi comporta l'illiceità dell'appalto.
  • La legittimazione passiva in controversie volte ad accertare la titolarità del rapporto di lavoro può discendere direttamente dalla natura della domanda e dalla ricostruzione del rapporto in capo al soggetto convenuto.
  • In caso di rigetto del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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