Cassazione Penale, Sentenza n. 13562/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25/09/2025 per varie censure tra cui: errata applicazione di norme penali (in particolare riguardo alla qualificazione dei fatti tra estorsione ex art. 629 c.p., illecita concorrenza con minaccia ex art. 513-bis c.p., violenza privata ex art. 610 c.p. e aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.), omessa o contraddittoria motivazione sulle dichiarazioni della persona offesa e sui riscontri probatori (videosorveglianza, messaggi), mancato accertamento della simultanea presenza di più persone nel luogo del fatto (aggravante), e dedotte inesatte valutazioni sulla capacità intimidatoria delle espressioni contestate, sulla riconducibilità dell'attività dell'agente a una concreta attività imprenditoriale o concorrenziale, nonché sulla determinazione della pena e sulla valutazione del tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte i ricorsi, ritenendo che la valutazione di merito (attendibilità della persona offesa, riscontri esterni quali immagini e messaggi, idoneità della minaccia e preordinazione al profitto ingiusto) sia stata compiuta con motivazione congrua e logica. Ha però accolto parzialmente il ricorso di Cristian Di Roberto relativo all'aggravante "delle più persone riunite", ritenendo che la sentenza di merito sia contraddittoria nel ritenere la presenza simultanea di più soggetti sulla base di elementi che non dimostrano il contemporaneo concorso materiale nel luogo e nel momento della minaccia; per tale profilo ha annullato con rinvio e disposto nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Ha rigettato integralmente il ricorso di Alfredo Ciotola e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma applicata per la configurazione del reato di estorsione e del tentativo di estorsione; la Corte ha ritenuto che la minaccia, anche se implicita, fosse idonea ex ante a coartare la volontà della vittima e fosse preordinata al conseguimento di un ingiusto profitto.
art. 513-bis cod. pen.
Norma sulla illecita concorrenza con violenza o minaccia: la Corte ha richiamato che si tratta di reato proprio richiedente lo svolgimento concreto di attività commerciale/ produttiva; ha escluso l'applicazione nel caso concreto perché i giudici di merito hanno ritenuto mancante il carattere concorrenziale applicabile alla condotta (si trattava di attività abusive) e comunque ha spiegato le differenze rispetto all'estorsione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante connessa all'agevolazione di organizzazioni mafiose/forza intimidatrice del gruppo: la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base del contesto territoriale e delle dichiarazioni dei collaboratori, con rinvio alla motivazione di primo grado.
art. 610 cod. pen.
Violenza privata: richiamato nel confronto tra fattispecie; la Corte ha distinto violenza privata ed estorsione sulla base della preordinazione al profitto ingiusto.
art. 628 cod. pen.
Richiamato in relazione alla disposizione sull'aggravante circa la presenza di più persone, ai fini dell'accertamento del concorso materiale nel luogo e nel tempo dell'azione intimidatoria.
art. 56 cod. pen.
Richiamato relativamente al concorso di persone e alla cooperazione nell'azione criminosa.
art. 132 cod. pen.
Principio richiamato in tema di determinazione della pena (criterio di adeguatezza) nell'ambito della motivazione sulla scelta della pena.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze generali e personali), implicati nel richiamo alla congruità del trattamento sanzionatorio.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione: i ricorrenti hanno impugnato per violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha richiamato i limiti di specificità richiesti per la denunzia in cassazione.
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
Richiamate in tema di inammissibilità per aspecificità delle censure che cumulano inosservanza di legge ed errori di motivazione senza specificità.
artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla produzione e valutazione della prova e sull'istruttoria; la Corte ha osservato che il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito.
Massime di principio
- La minaccia ai fini di estorsione può essere implicita o indeterminata: la valutazione della sua idoneità a coartare la vittima va fatta ex ante e alla luce del contesto, della personalità dell'agente e delle condizioni della vittima; non è decisiva la reazione della vittima successiva alla minaccia.
- La distinzione tra estorsione (art. 629) e illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis) dipende dall'elemento finalistico: l'estorsione implica la preordinazione al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno; l'art. 513-bis tutela anche la libertà di autodeterminazione dell'imprenditore e il funzionamento del mercato; i due reati possono concorrere se ricorrono i rispettivi elementi.
- L'art. 513-bis richiede lo svolgimento concreto di un'attività commerciale/industriale o produttiva: non è esclusa per attività svolte senza autorizzazione, mentre attività totalmente illecite esulano dalla sua operatività.
- Per far valere in Cassazione censure sulla motivazione occorre specificità: non è ammesso un coacervo indifferenziato di accuse (inosservanza della legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) senza indicare puntualmente quale profilo si contesta.
- L'aggravante della "più persone riunite" richiede l'accertamento della simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della condotta intimidatoria; l'assenza di elementi che provino la contemporaneità comporta l'annullamento di quella qualificazione aggravante.
- La Corte di appello può integrare per relationem la motivazione di primo grado: il giudizio di legittimità può ritenere congrua e non sindacabile la valutazione di merito quando vi sia una doppia motivazione conforme.
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