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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31804/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un’ingiunzione fiscale emessa per il pagamento di sanzioni amministrative stradali, interessi, spese di notifica e spese di istruttoria/notifica dell’ingiunzione. La destinataria ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, l’illegittimità dell’atto e, in cassazione, ha censurato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 645 c.p.c., perché la Corte territoriale, pur avendo rilevato che l’ingiunzione era stata emessa da soggetto privo del potere di farlo nel 2006, ha comunque esaminato il merito della pretesa creditoria dell’amministrazione. Secondo la ricorrente principale, la nullità/illegittimità radicale dell’atto avrebbe dovuto impedire ogni accertamento sul credito. Comune e società concessionaria hanno proposto ricorso incidentale deducendo, invece, la violazione dell’art. 52 d.lgs. 446/1997, sostenendo che la società fosse un soggetto in house legittimato, ratione temporis, ad accertamento e riscossione e quindi anche all’emissione dell’ingiunzione fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo conforme a giurisprudenza consolidata l’impostazione della Corte d’appello secondo cui l’opposizione a ingiunzione fiscale è un ordinario giudizio di cognizione, nel quale, anche se l’ingiunzione sia stata emessa fuori dai casi consentiti o da soggetto non legittimato, il giudice deve comunque decidere sulla fondatezza nel merito del credito quando l’ente creditore ne chieda la conferma. Sono stati inoltre rigettati i ricorsi incidentali di Comune e società, perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il precedente di legittimità che esclude, per il periodo anteriore alla novella del 2007, la possibilità di affidare a quella società il servizio di riscossione con il relativo potere di emettere ingiunzioni fiscali. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato dalla ricorrente principale per sostenere l’errore della Corte d’appello, ma la Corte di cassazione ha escluso che esso impedisca l’esame del merito nell’opposizione a ingiunzione fiscale

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    comma 5, lett. b), n. 3; richiamo anche al previgente assetto normativo

    la Corte ha ritenuto che, nel regime applicabile al 2006, non consentisse alla società di emettere l’ingiunzione; la novella successiva ha ampliato la possibilità di affidamento a società in house

  • art. 53 d.lgs. 446/1997

    richiamato come requisito di iscrizione all’albo che non risultava sussistente per la società secondo la sentenza d’appello

  • art. 2 d.m. n. 289/2000

    la Corte d’appello aveva rilevato la mancata prova delle condizioni previste dalla norma per legittimare l’operato della società

  • l. n. 266/2005

    legge finanziaria per l’anno 2006

    ritenuta non idonea a fondare il potere della società in mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore

  • l. n. 244/2007

    considerata come novella innovativa che solo dal 2007 ha consentito l’affidamento del servizio di riscossione a società in house a capitale interamente pubblico con controllo analogo

  • R.D. 14 aprile 1910, n. 639

    individua il procedimento di ingiunzione fiscale; l’opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa creditoria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio dedotto nei ricorsi incidentali per violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso principale, poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • L’opposizione a ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 è un ordinario giudizio di cognizione: il giudice non si limita al controllo formale dell’atto, ma deve accertare anche la fondatezza nel merito della pretesa creditoria se l’ente creditore la coltiva in giudizio.
  • Il difetto dei presupposti o delle condizioni di legittimità dell’ingiunzione non comporta, di per sé, l’arresto del giudizio sul credito; può incidere sulle statuizioni accessorie, come quelle sulle spese, ma non esonera il giudice dall’esame della domanda sostanziale.
  • Quando l’atto impugnato è emesso da un soggetto ritenuto non legittimato, ciò non esclude automaticamente l’accertamento del credito se nel giudizio è presente anche l’ente titolare della pretesa e questi ne chiede la conferma.
  • In tema di affidamento della riscossione locale a società a partecipazione pubblica, la legittimazione del soggetto affidatario va verificata secondo la disciplina temporalmente applicabile: una modifica normativa successiva non può retroagire a sanare poteri mancanti al tempo dell’atto.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando si risolve nel chiedere un diverso apprezzamento in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza offrire argomenti idonei a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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