Sentenza del 24/11/2016 n. 24018 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sostenendo, con tre motivi, che la cartella notificata il 19 aprile 2007 fosse tardiva; che fosse necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità; e che la cartella fosse invalida per la mancata sottoscrizione e per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile il termine transitorio previsto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, alla cartella derivante da controllo automatizzato, considerando decisiva la data di notifica della cartella. Ha inoltre escluso l'obbligo generalizzato della comunicazione di irregolarità, necessaria solo quando dal controllo emerga un risultato diverso dalla dichiarazione o un'imposta maggiore. Infine, ha ritenuto non invalidante la mancata sottoscrizione, ove sia certa la riferibilità dell'atto all'autorità competente, e ha escluso la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento, trattandosi di ruolo consegnato prima del 1° giugno 2008. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle resistenti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi.
La norma disciplina i controlli meramente formali e automatizzati delle dichiarazioni; la comunicazione di irregolarità è necessaria solo quando emergano divergenze rispetto alla dichiarazione o una maggiore imposta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
Opera analogamente all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per la liquidazione automatizzata dell'IVA.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 156 del 2005
Termini transitori per la notifica delle cartelle di pagamento.
La disciplina transitoria si applica alle cartelle relative a liquidazioni effettuate mediante controllo automatizzato e può operare anche per situazioni già sub iudice. La tempestività va valutata con riferimento alla data di notifica della cartella.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Obbligo di comunicazione preventiva delle irregolarità.
La comunicazione preventiva non è richiesta in ogni caso, ma soltanto quando il controllo automatizzato evidenzi un esito diverso da quello dichiarato o una maggiore imposta.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Disciplina della cartella di pagamento.
La cartella deve essere redatta secondo il modello approvato dall'amministrazione; la mancata sottoscrizione non determina invalidità se l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'autorità competente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a
Indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria.
Per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008
Nullità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento per ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.
La sanzione della nullità è stata prevista soltanto per le cartelle riferite a ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di una cartella derivante da controllo automatizzato occorre individuare la disciplina transitoria applicabile e, secondo questo orientamento, confrontare il termine con la data di notifica della cartella, non con la data della liquidazione.
- La comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria: è richiesta quando il controllo automatizzato produce un risultato diverso dalla dichiarazione o determina un'imposta maggiore; non è invece indispensabile per meri errori immediatamente rilevabili e privi di profili di incertezza.
- La mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente la nullità se l'atto è chiaramente riconducibile all'ente competente e rispetta il modello normativo.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento deve essere valutata in base alla data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008, secondo la decisione, non determina la nullità della cartella.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati su termini, comunicazione preventiva e requisiti formali, la contestazione deve concentrarsi su concrete violazioni che abbiano inciso sulla conoscibilità della pretesa o sul diritto di difesa.
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