Sentenza del 25/10/2017 n. 25272 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, riguardanti due fabbricati ad uso abitativo e una stalla. Il Comune sosteneva, in sintesi, che l'iscrizione catastale e i requisiti di ruralità non fossero stati correttamente valutati, che l'affitto a terzi del fabbricato agricolo escludesse l'esenzione, che una precedente sentenza sull'ICI 2002 costituisse giudicato esterno e che la motivazione della sentenza fosse contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.900 euro oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Ha confermato l'esenzione ICI dei fabbricati, ritenendo accertato in fatto che essi fossero strumentali all'attività agricola di allevamento: le abitazioni erano destinate al custode e ai dipendenti, mentre l'altro fabbricato era utilizzato come stalla. Per gli anni in cui gli immobili non erano ancora accatastati, la ruralità poteva essere verificata concretamente; l'accatastamento intervenuto il 9 dicembre 2005 produceva effetti fiscali dal 1° gennaio dell'annualità successiva. L'affitto a terzi non aveva fatto venir meno la destinazione agricola e il precedente giudicato relativo al 2002 non era estensibile automaticamente alle annualità successive.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
L'immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI.
La classificazione catastale rurale è decisiva quando l'immobile è già accatastato; se invece manca l'iscrizione catastale, la ruralità deve essere accertata concretamente in base alla strumentalità del fabbricato rispetto all'attività agricola.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
La variazione catastale intervenuta il 9 dicembre 2005 produce effetti, ai fini della determinazione dell'imposta, dal 1° gennaio dell'annualità d'imposta successiva.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito in legge
La norma individua i requisiti di ruralità e di necessaria strumentalità dei fabbricati rispetto all'attività agricola; secondo la giurisprudenza richiamata, tali criteri hanno natura interpretativa e possono operare anche retroattivamente.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
La disposizione, coordinata con la disciplina ICI, conferma l'esenzione degli immobili catastalmente classificati come rurali nelle categorie A/6 o D/10.
Cass. SS.UU. n. 18565 del 2009
Stabilisce che il classamento catastale è dirimente per gli immobili accatastati come rurali. Il contribuente che contesta una diversa categoria catastale deve impugnarla, così come il Comune deve contestare specificamente l'attribuzione della categoria A/6 o D/10 se intende assoggettare l'immobile all'ICI.
Art. 2135 c.c.
La necessaria strumentalità del fabbricato va valutata in relazione all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'allevamento; abitazioni per custodi e dipendenti e stalle possono quindi qualificarsi come fabbricati rurali strumentali.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno relativo a una diversa annualità non si estende automaticamente agli anni successivi, salvo che sia dimostrata la continuità e stabilità nel tempo dei presupposti fattuali dell'imposizione o dell'esenzione.
Massime di principio
- Per un fabbricato già classificato catastalmente come rurale, normalmente rileva il classamento A/6 o D/10: il Comune che intende applicare l'ICI deve contestare specificamente quella classificazione.
- Se il fabbricato non era ancora accatastato, la ruralità può essere dimostrata mediante un accertamento concreto della sua necessaria strumentalità all'attività agricola, considerando destinazione effettiva e funzione economica del bene.
- L'utilizzo del fabbricato da parte di un affittuario o di un terzo non esclude automaticamente la ruralità, se la destinazione agricola e la funzione strumentale restano effettive e inalterate.
- Una decisione relativa a una precedente annualità ICI non costituisce automaticamente giudicato vincolante per gli anni successivi, soprattutto quando sono cambiate la normativa o la relativa interpretazione giurisprudenziale.
- In cassazione non è possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione, se la motivazione è sufficiente, coerente e conforme ai criteri giuridici applicabili.
- L'accatastamento intervenuto nel corso dell'anno può produrre effetti fiscali dall'annualità successiva, secondo le regole di decorrenza della rendita e della classificazione catastale.
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